Diritto processuale.
Passo per stranieri, documento di viaggio per i rifugiati. Requisiti e procedure.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Data di validità: 01.01.2024 — Stato RDV (SR 143.5). Stato: Prima bozza redatta con l'IA. Pubblicazione consentita dopo l'approvazione del senior counsel (ADR-018).
Le persone straniere in Svizzera che non dispongono di un documento di viaggio funzionante del loro Stato di origine — sia perché apolidi, sia perché in qualità di rifugiati riconosciuti hanno perso la funzione protettiva del loro Stato di origine, sia perché il loro Stato di origine oggettivamente non rilascia un documento di viaggio o perché procurarselo è inesigibile — possono richiedere all'autorità svizzera tre diversi tipi di documenti di viaggio. Quale documento spetti dipende dallo statuto di soggiorno e dalle condizioni dell'RDV (SR 143.5).
Questa scheda descrive:
Cosa questa scheda NON è:
Base giuridica: art. 28 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 in combinato disposto con l'art. 59 LAsi e l'art. 3 RDV.
Condizione di diritto: qualità di rifugiato riconosciuta, con:
Le persone con ammissione provvisoria F rifugiato (rifugiati riconosciuti senza concessione dell'asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga o per clausole di protezione) hanno, ai sensi dell'art. 3 RDV, parimenti diritto al titolo di viaggio per rifugiati, purché la qualità di rifugiato sia formalmente riconosciuta.
Validità: di regola 5 anni.
Limitazione di viaggio (imperativa): Il titolo di viaggio per rifugiati, ai sensi dell'art. 5 RDV in combinato disposto con l'art. 28 della Convenzione di Ginevra, non è valido per i viaggi nello Stato persecutore (Stato di origine). Un viaggio nello Stato di origine comporta di regola la revoca della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 C n. 1 della Convenzione di Ginevra, rispettivamente dell'art. 63 LAsi.
Base giuridica: art. 4 RDV nonché art. 28 della Convenzione di New York del 1954 sullo statuto degli apolidi (per gli apolidi riconosciuti).
Condizioni di diritto e di apprezzamento:
Il passaporto per persone straniere è rilasciato alle persone domiciliate in Svizzera che:
a) sono apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 1954 e dispongono di un'autorizzazione di soggiorno svizzera — diritto;
b) sono considerate sprovviste di documenti di viaggio ai sensi dell'art. 10 RDV (assenza di un documento di viaggio valido dello Stato di origine e procacciamento impossibile o inesigibile per circostanze oggettive) e dispongono di un'autorizzazione di soggiorno svizzera B, C, F (ammissione provvisoria) o Ci — apprezzamento della SEM;
c) sono ammesse provvisoriamente in Svizzera (statuto F), senza tuttavia adempiere la qualità di rifugiato — apprezzamento della SEM.
Assenza di documenti di viaggio (art. 10 RDV): Una persona è considerata sprovvista di documenti di viaggio se non possiede un documento di viaggio valido del proprio Stato di origine e non le si può esigere di procurarsene uno presso le autorità del proprio Stato di origine (in particolare a causa di un pericolo incombente o di un'inesigibilità oggettiva). La valutazione dell'inesigibilità spetta alla SEM ed è basata sul singolo caso.
Validità: di regola 5 anni, in casi motivati inferiore.
Limitazioni di viaggio: i viaggi nello Stato di origine sono formalmente ammessi (per i titolari di un passaporto per stranieri senza protezione di rifugiato), ma a seconda dello statuto di soggiorno un viaggio nello Stato di origine può compromettere lo statuto di soggiorno (in particolare per le persone bisognose di protezione con statuto F, il cui motivo di protezione è proprio l'impossibilità di rientrare nello Stato di origine).
Base giuridica: art. 13 RDV.
Condizioni di diritto:
Il documento d'identità è rilasciato alle persone domiciliate in Svizzera che:
a) sono sprovviste di documenti di viaggio ai sensi dell'art. 10 RDV, ma non adempiono le condizioni per un passaporto per persone straniere — ad es. in caso di identità non definitivamente chiarita;
b) necessitano di un documento di viaggio per uno scopo di viaggio unico e limitato nel tempo (ad es. una questione familiare o d'affari urgente).
Validità: di regola di breve durata e limitata allo scopo di viaggio concreto.
Obbligo del visto: Il documento d'identità non è riconosciuto come passaporto ordinario dalla maggior parte degli Stati terzi; un obbligo del visto e un contatto preventivo con l'ambasciata del Paese di destinazione sono la regola.
Autorità competente: la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Sezione documenti di viaggio. Le domande vengono di regola presentate di persona presso un ufficio passaporti cantonale oppure presso la sede principale della SEM a Wabern; i dati biometrici (impronte digitali, immagine del viso) vengono rilevati sul posto.
Schema procedurale:
Lista di controllo dei documenti (generale, variabile a seconda del tipo di documento):
I seguenti emolumenti sono disciplinati nell'art. 17 RDV:
Gli emolumenti sono pagati anticipatamente. In caso di domanda respinta, gli emolumenti di regola non vengono restituiti.
Libertà di viaggio all'interno dell'UE/AELS: I titolari di un documento di viaggio svizzero con autorizzazione di soggiorno svizzera valida B, C, F o Ci sono esenti dall'obbligo del visto per viaggi fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni nello spazio Schengen (Codice Schengen). Per soggiorni superiori a 90 giorni si applicano le disposizioni nazionali di soggiorno del Paese di destinazione.
Viaggi in Stati terzi: La maggior parte degli Stati terzi esige un visto, che va richiesto anticipatamente presso la rispettiva rappresentanza all'estero. Il riconoscimento del documento di viaggio (in particolare del documento d'identità) non è garantito in tutti gli Stati terzi; si raccomanda un chiarimento preventivo con l'ambasciata del Paese di destinazione.
Viaggi nello Stato di origine — STRICT:
Un rifiuto di rilascio di un documento di viaggio viene comunicato sotto forma di decisione impugnabile della SEM. I motivi di rifiuto più frequenti sono:
Ricorso: Le decisioni della SEM possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 31 LTAF. Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 50 PA). Si raccomanda una rappresentanza da parte di un avvocato specializzato in diritto degli stranieri/diritto d'asilo.
Chi smarrisce o danneggia un documento di viaggio svizzero per persone straniere deve notificarlo senza indugio alla polizia (annuncio di smarrimento/furto) e alla SEM. Il rilascio di un documento sostitutivo segue la procedura di domanda ordinaria con un nuovo rilevamento biometrico. Smarrimenti ripetuti in un breve lasso di tempo possono comportare accertamenti approfonditi.
Riferimenti incrociati tra schede (interni): permits/permit_a_recognised_refugee.md · permits/permit_n_asylum_pending.md · permits/permit_f_provisional_admission.md · permits/permit_b_resident.md
Enti ufficiali:
Consultori (zero-commission, ADR-013):
Stato delle fonti: RDV (SR 143.5) al 01.01.2024 con ultima modifica del 2023 · LAsi SR 142.31 art. 59 · Convenzione di Ginevra del 1951 art. 28 · Convenzione di New York del 1954 art. 28 · prassi SEM al 1° trimestre 2026.
Obbligo di verifica (clr trimestrale): a ogni modifica dell'RDV o della prassi della SEM in materia di valutazione dell'assenza di documenti di viaggio.
Domande frequenti
Domande concrete che vengono poste spesso su Documenti di viaggio — RDV.
Porre la mia domandaTre tipi secondo l’art. 4 dell’ordinanza: (1) passaporto per cittadini stranieri (PAP) – cittadini di Stati terzi privi di documenti di viaggio con permesso di dimora B/C. (2) documento di viaggio per rifugiati (RDF) – rifugiati riconosciuti secondo la legge federale sull’asilo (LAsi). (3) documento d’identità – persone ammesse provvisoriamente (permesso F). Persone che necessitano di protezione con permesso S: documento d’identità separato.
Articoli di legge
RDV — Verordnung über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen, SR 143.5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/777/deAsylG SR 142.31 (Art. 59 Reiseausweis für Flüchtlinge)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/deAIG SR 142.20
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/deSEM — Reisedokumente für ausländische Personen
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/reisedokumente.html1951 Genfer Flüchtlingskonvention Art. 28 (Reiseausweis für Flüchtlinge)
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028003edcc1954 New Yorker Übereinkommen Art. 28 (Reiseausweis für Staatenlose)
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280004f95| Tipo di documento | Adulti | Minori (< 18) |
|---|
| Titolo di viaggio per rifugiati (5 anni) | CHF 90 | CHF 50 |
| Passaporto per persone straniere (5 anni) | CHF 145 | CHF 50 |
| Documento d'identità (di breve durata) | CHF 90 | CHF 50 |
| Procedura accelerata | + CHF 60 | + CHF 60 |
permits/permit_c_settled.mdframework/fw_asylg_glossary.mdContinua in Diritto processuale.
La procedura di ricorso.
Dalla decisione cantonale al Tribunale federale. Fasi, termini, costi.
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