Legge sull’asilo. Tipi di procedura, statuto di protezione, possibilità di ricorso, allontanamento.
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03.06.2026
Legge in vigore al
22.11.2022
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Glossario della Legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e dell'Ordinanza sull'asilo 1/3
Domande frequenti
4 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su LAsi — Glossario.
La LAsi (RS 142.31) disciplina la procedura d’asilo, la concessione dello statuto di protezione alle persone perseguitate e la protezione dei rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra. Articoli importanti: art. 3 LAsi (definizione di rifugiato), art. 18 LAsi (presentazione della domanda), art. 43 LAsi (diritto al lavoro dei richiedenti asilo), art. 60 LAsi (insediamento dei rifugiati riconosciuti), art. 65–68 LAsi (allontanamento).
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01Verificato: Livello A · Info
AsylG SR 142.31, Stand 22.11.2022 (VERIFY: ADR-015 cites Stand 1.4.2025 — re-fetch via authenticated Fedlex client before publication)
: 22.11.2022 — Stato della versione della Legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) qui citata.
Stato
: Bozza AI. In attesa dell'esame e del rilascio da parte dell'avvocata/avvocato dirigente of record (CLR — Lawyer-of-Record) e dell'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (BFR) ai sensi dell'ADR-018.
Funzione del presente documento
: Opera di riferimento per i concetti e le norme del diritto d'asilo svizzero. Esso
non
sostituisce una consulenza giuridica ai sensi dell'art. 12 LLCA (RS 935.61) e non contiene
alcuna
raccomandazione strategica, valutazione delle probabilità di successo o valutazione specifica del caso. Per le esigenze individuali sono competenti la rappresentanza legale gratuita ai sensi dell'art. 102f segg. LAsi presso il Centro federale d'asilo (CFA) nonché le ONG indicate qui di seguito (OSAR, HEKS, Caritas, AsyLex, SOS-Asyl).
Avvertenza sui limiti di competenza (cfr. anti-scope/fw_anti_scope_boundaries.md, categoria 1): SwissImmigrationPro non consiglia mai in merito alla strategia in una procedura d'asilo. SIP non formula alcuna prognosi sulle probabilità di successo di una domanda d'asilo. SIP non raccomanda se debba essere avviata una procedura di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito o una decisione di allontanamento. Tali valutazioni competono esclusivamente alla rappresentanza legale assegnata ai sensi dell'art. 102h LAsi, rispettivamente a una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
1. La Legge sull'asilo — panoramica e principi
La Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) è la base giuridica federale centrale del diritto svizzero in materia d'asilo e di concessione della protezione. Unitamente alle tre ordinanze sull'asilo — l'Ordinanza sull'asilo 1 sulle questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'Ordinanza sull'asilo 2 sulle questioni di finanziamento (OAsi 2, RS 142.312) e l'Ordinanza sull'asilo 3 sul trattamento di dati personali (OAsi 3, RS 142.314) — essa disciplina sia la concessione dell'asilo ai rifugiati sia la protezione provvisoria alle persone bisognose di protezione.
Oggetto della legge (art. 1 LAsi)
Art. 1 LAsi — Oggetto
La presente legge disciplina:
a. la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
b. la protezione provvisoria delle persone bisognose di protezione in Svizzera e il loro rimpatrio.
La LAsi si colloca nel contesto della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) e del relativo Protocollo del 1967 (RS 0.142.301), che pongono le basi di diritto internazionale della protezione dei rifugiati. Il diritto d'asilo svizzero recepisce tali prescrizioni e le integra con istituti procedurali e di statuto specificamente svizzeri.
Asilo — definizione (art. 2 LAsi)
Art. 2 LAsi — Asilo
Cpv. 1: La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
Cpv. 2: L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
L'asilo in Svizzera è un diritto su domanda, non un effetto automatico: occorre chiedere attivamente l'asilo. La procedura è condotta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM); il Tribunale amministrativo federale (TAF) decide quale ultima istanza di ricorso.
La definizione di rifugiato (art. 3 LAsi) — norma cardine del diritto d'asilo materiale
La norma cardine del diritto d'asilo materiale è l'art. 3 LAsi. Essa definisce chi può essere riconosciuto come rifugiato in Svizzera.
Art. 3 LAsi — Definizione del termine «rifugiato»
Cpv. 1: Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o in quello di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Cpv. 2: Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
Cpv. 3: Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione sui rifugiati).
Cpv. 4: Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sui rifugiati.
Quattro elementi caratterizzano la norma:
I cinque motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica) corrispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra (CR).
I «seri pregiudizi» comprendono situazioni di minaccia fisica e psichica — esplicitamente anche le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (cpv. 2).
Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (cpv. 2, secondo periodo). Questa clausola è stata ancorata dalla legge federale del 25 settembre 2015 (in vigore dal 1° marzo 2019) e comprende, tra l'altro, la persecuzione di genere, la mutilazione genitale, il matrimonio forzato e la persecuzione a causa dell'identità o dell'orientamento sessuale.
Esclusione per rifiuto del servizio militare/diserzione (cpv. 3) nonché per motivi di fuga successivi alla partenza privi di collegamento con una convinzione già esistente nel Paese d'origine (cpv. 4), in entrambi i casi con riserva della Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
Protezione provvisoria (art. 4 LAsi)
Accanto all'asilo, la LAsi disciplina la protezione provvisoria quale istituto autonomo:
Art. 4 LAsi — Concessione della protezione provvisoria
La Svizzera può accordare protezione provvisoria a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
La protezione provvisoria è la base giuridica dello statuto di protezione S attualmente attivato (cfr. sezione 9 più sotto).
Ruolo del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana le ordinanze sull'asilo 1, 2 e 3 (art. 119 LAsi), decide in merito all'attivazione della protezione provvisoria per gruppi di persone (art. 66 LAsi, cfr. sezione 9) e definisce le singole fasi procedurali della procedura celere (art. 26c LAsi). Decide inoltre in merito alla revoca della protezione provvisoria entro un congruo termine transitorio (cfr. art. 76 LAsi in combinato disposto con l'art. 46 OAsi 1).
Ruolo della SEM e delle istanze di ricorso
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in prima istanza sulle domande d'asilo e di concessione della protezione, gestisce i centri federali d'asilo (CFA) e dispone l'allontanamento, sempreché non vengano accordati l'asilo o la protezione provvisoria e non venga ordinata un'ammissione provvisoria.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) decide sui ricorsi contro le decisioni della SEM (art. 105 LAsi). Esso è l'ultima istanza di ricorso in materia d'asilo; il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni del TAF in materia d'asilo è di principio escluso (art. 83 lett. d LTF, RS 173.110).
2. Le categorie di statuto e i relativi documenti
Il sistema dell'asilo e della concessione della protezione conosce quattro categorie di statuto centrali, ciascuna con il proprio documento. I concetti e le basi giuridiche sono riassunti qui di seguito — senza alcuna valutazione di idoneità o di strategia.
2.1 Permesso N — soggiorno durante la procedura d'asilo
Art. 42 LAsi — Soggiorno durante la procedura d'asilo
Chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera può soggiornarvi fino al termine della procedura.
Le persone con una procedura d'asilo pendente ricevono il permesso N. La disciplina operativa si trova nell'art. 30 OAsi 1:
Art. 30 OAsi 1 — Permesso N
Cpv. 1: Ai richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone l'autorità cantonale rilascia un permesso N; tale permesso ha una durata di validità massima di un anno ed è prorogabile.
Il permesso N non è un titolo di soggiorno ai sensi della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), bensì una conferma dello statuto procedurale. Esso è valido soltanto in Svizzera; non sussiste alcuna libertà di circolazione Schengen. Durante i primi tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo vige un divieto di esercizio di attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 LAsi); successivamente, con riserva delle disposizioni del diritto degli stranieri, può essere autorizzata un'attività lucrativa. L'attribuzione a un Cantone è effettuata dalla SEM secondo la chiave di ripartizione dell'art. 27 LAsi.
2.2 Permesso F — ammissione provvisoria (LStrI art. 83-88)
L'ammissione provvisoria è una misura sostitutiva per gli allontanamenti non eseguibili. Essa è disciplinata nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) — non nella LAsi. Determinante è l'art. 83 LStrI:
Art. 83 LStrI — Decisione d'ammissione provvisoria (resa sintetica della norma)
La SEM dispone l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile (cpv. 2),
inammissibile (cpv. 3, segnatamente in caso di violazione del divieto di respingimento di cui all'art. 33 CR, rispettivamente all'art. 3 CEDU), oppure
non ragionevolmente esigibile (cpv. 4, segnatamente in caso di pericolo concreto dovuto a guerra, violenza generalizzata, situazione medica d'emergenza).
Le persone in ammissione provvisoria ricevono il permesso F. Esse hanno il diritto di soggiornare in Svizzera per la durata dell'ammissione provvisoria; la SEM verifica periodicamente le condizioni. L'attività lucrativa è ammessa secondo le regole generali della LStrI (art. 85 LStrI); il ricongiungimento familiare è possibile ai sensi dell'art. 85 cpv. 7 LStrI dopo tre anni di ammissione provvisoria e a condizioni più estese.
Passaggio F → B: Le persone in ammissione provvisoria possono, dopo un soggiorno pluriennale e alle condizioni dell'art. 84 cpv. 5 LAsi, rispettivamente dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA, ottenere un permesso di dimora ordinario (B) — rilascio nei casi personali particolarmente gravi, su apprezzamento dell'autorità cantonale e con l'approvazione della SEM. Dettagli: life-events/le_haertefall_art30.md.
2.3 Permesso S — statuto di protezione per persone bisognose di protezione (LAsi art. 66-79)
Lo statuto di protezione S è concesso alle persone alle quali il Consiglio federale ha accordato, in quanto gruppo, la protezione provvisoria ai sensi dell'art. 4 in combinato disposto con l'art. 66 LAsi. Attualmente lo statuto è attivato per le persone provenienti dall'Ucraina (cfr. sezione 9 più sotto).
Art. 74 LAsi — Disciplinamento della presenza
Cpv. 1: Le persone bisognose di protezione soggiornano nel Cantone cui sono attribuite.
Cpv. 2: Se il Consiglio federale non ha revocato la protezione provvisoria dopo cinque anni, le persone bisognose di protezione ricevono da tale Cantone un permesso di dimora limitato fino alla revoca della protezione provvisoria.
Cpv. 3: Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria il Cantone può rilasciare loro un permesso di domicilio.
Art. 45 OAsi 1 — Permesso S
Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono un permesso S di durata massima di un anno e prorogabile.
2.4 Riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo (art. 60 LAsi)
Se la domanda d'asilo è accolta e la persona è riconosciuta come rifugiato, la Svizzera accorda l'asilo. Ne consegue il permesso di dimora ordinario:
Art. 60 LAsi — Disciplinamento delle condizioni di residenza
Cpv. 1: Le persone cui è stato accordato l'asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
Cpv. 2: Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
Nella prassi, alle persone cui è stato accordato l'asilo viene rilasciato un permesso di dimora B, con la menzione aggiuntiva «rifugiato riconosciuto». Dopo di norma dieci anni di soggiorno regolare (art. 34 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 2 LAsi) può essere rilasciato un permesso di domicilio (C).
Art. 61 LAsi — Attività lucrativa
Cpv. 1: Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che ha ammesso provvisoriamente in qualità di rifugiati, […] possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, purché siano rispettate le condizioni salariali e lavorative usuali del luogo, della professione e del ramo.
I rifugiati riconosciuti godono inoltre dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (tra l'altro il documento di viaggio ai sensi dell'art. 28 CR; la protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 33 CR).
3. La procedura d'asilo — tre fasi e una via di ricorso
Dall'accelerazione procedurale del 2019, la procedura d'asilo si articola in tre fasi, caratterizzate dal soggiorno in un centro della Confederazione (CFA) ed eventualmente dall'attribuzione a un Cantone. La presente esposizione descrive lo svolgimento, non la strategia.
3.1 Fase CFA — Centro federale d'asilo
Le persone che chiedono asilo in Svizzera sono dapprima attribuite a un centro federale d'asilo (CFA). Esistono sei regioni CFA (Svizzera nordoccidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Zurigo, Svizzera orientale). Nel CFA si svolge la fase preparatoria:
Art. 26 LAsi (sintesi delle fasi procedurali)
Nella fase preparatoria vengono rilevate le generalità, prese le impronte digitali, può essere effettuata una visita medica iniziale, ha luogo una prima audizione sommaria, viene avviato l'esame della competenza secondo Dublino e viene assegnata una rappresentanza legale gratuita (art. 102h LAsi).
La durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione è di principio di 140 giorni (art. 14 cpv. 2 OAsi 1) e può essere adeguatamente prorogata, segnatamente se sono necessari ulteriori accertamenti o se l'esecuzione dell'allontanamento è prevedibile.
3.2 Procedura celere o procedura ampliata
Conclusa la fase preparatoria, segue la procedura celere oppure — se sono necessari ulteriori accertamenti — la procedura ampliata:
Art. 26c LAsi — Procedura celere
Conclusa la fase preparatoria, segue immediatamente la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale definisce le singole fasi procedurali.
Art. 26d LAsi — Procedura ampliata
Se dopo l'audizione sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, si procede all'assegnazione alla procedura ampliata e all'attribuzione ai Cantoni secondo l'articolo 27.
Nella procedura ampliata avviene l'attribuzione a un Cantone; la persona lascia il CFA ed è alloggiata e seguita sotto il profilo dell'aiuto sociale dal Cantone di residenza. La procedura può durare da diversi mesi ad anni.
Art. 26b LAsi — Procedura Dublino
La procedura in vista di una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 1 lettera b inizia con la domanda di ammissione o di ripresa in carico del richiedente l'asilo presentata a uno Stato Dublino. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione sull'esecuzione di una procedura celere o ampliata.
3.3 La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Contro una decisione d'asilo negativa o una decisione di non entrata nel merito della SEM è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF):
Art. 105 LAsi — Ricorso contro le decisioni della SEM
Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale.
I termini di ricorso sono brevi e variano a seconda del tipo di procedura:
Art. 108 LAsi — Termini di ricorso
Cpv. 1: Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi, contro le decisioni incidentali entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
Cpv. 2: Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni, contro le decisioni incidentali entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Cpv. 3: Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
Art. 106 LAsi — Motivi di ricorso
Cpv. 1: Il ricorrente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
La collaborazione della rappresentanza legale assegnata nella procedura di ricorso è prevista all'art. 102k cpv. 1 lett. d LAsi ed è indennizzata dalla Confederazione (cfr. sezione 4).
3.4 Obbligo di collaborazione del richiedente l'asilo (art. 8 LAsi)
Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare durante l'intera procedura — accertamento dell'identità, presentazione dei documenti di viaggio, comunicazione dei cambiamenti d'indirizzo, osservanza delle convocazioni. La violazione dell'obbligo di collaborazione può comportare, ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi, lo stralcio informale della domanda.
Ciò che il presente documento non fa: SIP non fornisce alcuna raccomandazione su come preparare un'audizione sui motivi d'asilo, su quali mezzi di prova allegare, su come formulare un atto di ricorso o sulle probabilità di successo di un ricorso. Tali valutazioni competono esclusivamente alla rappresentanza legale assegnata, rispettivamente a una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
4. Consulenza e rappresentanza legale gratuite nella procedura d'asilo (LAsi art. 102f-l, OAsi 1 art. 52a-52g)
Una conquista centrale dell'accelerazione procedurale del 2019 è il diritto di rango federale alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuite durante l'intera procedura d'asilo, nel CFA e nella procedura ampliata.
4.1 Principio e incarichi della SEM
Art. 102f LAsi — Principio
Cpv. 1: Il richiedente l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione ha diritto a una consulenza e a una rappresentanza legale gratuite.
Cpv. 2: La SEM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più mandatari.
Nella prassi, i mandatari sono l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR/SFH) unitamente a Caritas, HEKS e al Consultorio giuridico bernese per richiedenti l'asilo nonché, a livello regionale, SOS Ticino, ciascuno mediante contratto con la SEM.
4.2 Consulenza sulla procedura d'asilo
Art. 102g LAsi — Consulenza sulla procedura d'asilo
Cpv. 1: Durante il soggiorno nel centro della Confederazione il richiedente l'asilo ha accesso a una consulenza sulla procedura d'asilo.
Cpv. 2: La consulenza comprende in particolare l'informazione del richiedente l'asilo sui suoi diritti e obblighi nella procedura d'asilo.
4.3 Assegnazione di una rappresentanza legale
Art. 102h LAsi — Rappresentanza legale
Cpv. 1: Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnata una rappresentanza legale, sempreché il richiedente non vi rinunci esplicitamente.
Cpv. 2: La rappresentanza legale assegnata informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle sue probabilità nella procedura d'asilo.
Cpv. 3: La rappresentanza legale dura fino al passaggio in giudicato della decisione nella procedura celere e nella procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.
Cpv. 4: La rappresentanza legale cessa nel momento in cui la rappresentante legale designata comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo.
4.4 Accesso e qualità — concretizzazione nell'OAsi 1
L'attuazione operativa risulta dagli art. 52a-52g OAsi 1:
Art. 52a OAsi 1 — Accesso e qualità (art. 102f-102l LAsi)
Cpv. 1: Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all'aeroporto o nei Cantoni dopo l'assegnazione alla procedura ampliata, i richiedenti l'asilo dispongono dell'accesso a una consulenza e a una rappresentanza legale indipendenti, necessario allo svolgimento della procedura d'asilo.
Cpv. 2: I mandatari incaricati e i consultori giuridici autorizzati garantiscono che sia assicurata, nella consulenza e nella rappresentanza legale, la qualità necessaria allo svolgimento della procedura d'asilo.
Art. 52b OAsi 1 — Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all'aeroporto (art. 22 cpv. 3bis LAsi)
Cpv. 1: Durante il soggiorno all'aeroporto i richiedenti l'asilo hanno accesso a una consulenza sulla procedura d'asilo. Essa comprende in particolare l'informazione sui diritti e gli obblighi nella procedura all'aeroporto.
Cpv. 2: Dalla presentazione della domanda d'asilo e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnata una rappresentanza legale, sempreché il richiedente non vi rinunci esplicitamente.
Art. 52e OAsi 1 — Informazione al termine della rappresentanza legale (art. 22 cpv. 3bis, 102h cpv. 4 LAsi)
Se la rappresentanza legale assegnata nei centri della Confederazione e all'aeroporto non è disposta a interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, essa informa il richiedente l'asilo sulle ulteriori possibilità di consulenza e di rappresentanza legale.
Art. 52f OAsi 1 — Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata (art. 102l cpv. 1, 1bis e 3 LAsi)
Cpv. 1: Prima dell'attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, la rappresentanza legale assegnata informa il richiedente l'asilo, nel quadro del colloquio di uscita, sull'ulteriore svolgimento della procedura d'asilo e sulle possibilità di consulenza e di rappresentanza legale nella procedura ampliata.
Cpv. 2: Dopo l'attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi rilevanti ai fini della decisione il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato.
Art. 52g OAsi 1 — Informazione sullo stato della procedura, sugli appuntamenti e sulla decisione d'asilo
Cpv. 1: Se la rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all'aeroporto non è più competente, essa informa senza indugio, con il consenso del richiedente l'asilo, il consultorio giuridico autorizzato nel Cantone d'attribuzione sullo stato attuale della procedura.
4.5 Consulenti e rappresentanti legali autorizzati — e la differenza rispetto all'attività di avvocato
Art. 102i LAsi — Compiti del mandatario
Cpv. 3: Sono autorizzate a fornire consulenza le persone che si occupano a titolo professionale della consulenza ai richiedenti l'asilo.
Cpv. 4: Sono autorizzati a fornire la rappresentanza legale gli avvocati. Sono inoltre autorizzate le persone titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che si occupano a titolo professionale della consulenza e della rappresentanza dei richiedenti l'asilo.
Si tratta di una disciplina speciale rispetto al monopolio degli avvocati della LLCA (RS 935.61): nella procedura d'asilo i consultori giuridici autorizzati e i loro collaboratori possono rappresentare i richiedenti l'asilo anche senza iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, purché si tratti della procedura secondo la LAsi. Al di fuori della procedura d'asilo — ad esempio nei ricorsi di diritto degli stranieri dinanzi alle istanze cantonali o nel procedimento penale — la rappresentanza rimane riservata agli avvocati iscritti nel BFR.
5. LAsi art. 97-98 — comunicazione dei dati e segreto
Gli art. 97 e 98 LAsi disciplinano le condizioni alle quali la SEM e le autorità svizzere possono trasmettere a organi esteri dati personali di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione. Tali norme vincolano gli attori statali (SEM, autorità cantonali della migrazione, TAF). Gli organi privati non sono direttamente destinatari — per essi valgono la nLPD, il segreto professionale (art. 321 CP) in caso di trattamento mediato da un avvocato, nonché, per i dati Eurodac, il divieto categorico di trasmissione dell'art. 102c cpv. 5 (cfr. sezione 6).
5.1 Comunicazione allo Stato d'origine o di provenienza (art. 97 LAsi)
Art. 97 LAsi — Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza
Cpv. 1: È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare informazioni concernenti una domanda d'asilo.
Cpv. 2: L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, per procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione di allontanamento, prendere contatto con lo Stato d'origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.
Cpv. 3: Per l'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità competente per l'organizzazione della partenza può comunicare all'autorità estera i dati seguenti:
a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per la sua identificazione, dei suoi congiunti;
b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c. impronte digitali, fotografie ed eventuali altri dati biometrici;
d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f. i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.
La regola di salvaguardia operativa si trova nell'art. 2 OAsi 3:
Art. 2 OAsi 3 — Divieto di comunicare dati (art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni che intendono comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, di rifugiati riconosciuti o di persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, devono previamente accertarsi presso la SEM che in prima istanza la domanda d'asilo sia stata respinta o sia stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito, oppure che con la comunicazione non siano messi in pericolo né la persona interessata né i suoi congiunti.
Art. 3 OAsi 3 — Comunicazione di dati per procurare i documenti di viaggio (art. 97 cpv. 3 lett. b LAsi)
Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere allo Stato d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve risultare che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Due principi portanti:
Divieto assoluto di comunicare la domanda d'asilo allo Stato d'origine o di provenienza — indipendentemente dall'esito della procedura, indipendentemente dal tipo di dato (art. 97 cpv. 1, secondo periodo).
Accertamento preventivo presso la SEM in occasione di ogni trasmissione di dati prevista (art. 2 OAsi 3).
5.2 Comunicazione a Stati terzi e organizzazioni internazionali (art. 98 LAsi)
Art. 98 LAsi — Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
Cpv. 1: La SEM e le autorità di ricorso possono comunicare alle competenti autorità estere e a organizzazioni internazionali, ai fini dell'esecuzione della presente legge, dati personali, sempreché lo Stato in questione o l'organizzazione internazionale garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.
Cpv. 2: Possono essere comunicati i seguenti dati personali:
a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per la sua identificazione, dei suoi congiunti;
b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c. impronte digitali, fotografie ed eventuali altri dati biometrici;
d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f. i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g. indicazioni sul luogo di soggiorno e sugli itinerari;
h. indicazioni sui permessi di dimora e sui visti rilasciati;
i. indicazioni su una domanda d'asilo (luogo e data della presentazione, stato della procedura, indicazioni sommarie sul contenuto della decisione pronunciata).
Presupposto di ogni comunicazione è il livello equivalente di protezione dei dati del destinatario (cpv. 1).
5.3 Vincolatività per SIP — che cosa significano queste norme per SwissImmigrationPro
Tali norme vincolano formalmente la SEM, le autorità di ricorso e le autorità cantonali della migrazione. SwissImmigrationPro (SIP), in quanto piattaforma privata, non è direttamente destinataria. Tuttavia, per SIP intervengono tre ulteriori livelli di vincolatività, attuati operativamente nell'ADR-015 (compartimento dei dati d'asilo):
Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD, RS 235.1): i dati d'asilo realizzano diverse fattispecie di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5 lett. c nLPD (opinioni religiose/politiche, salute, appartenenza etnica, dati biometrici, statuto procedurale). Ne consegue: consenso esplicito (art. 6 cpv. 7 lett. a nLPD), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 cpv. 2 lett. a nLPD), eventuale consultazione dell'IFPDT (art. 23 nLPD), obbligo di notifica in caso di violazioni (art. 24 nLPD).
Ausiliario del titolare del segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP: se i dati relativi all'asilo sono trattati nel quadro di un mandato d'avvocato dall'avvocata/avvocato of record, SIP è vincolata in quanto ausiliaria, secondo la prassi del TF (TF 1B_85/2016), al segreto professionale sotto il profilo penale — con una pena detentiva sino a tre anni quale sanzione.
LLCA art. 13 (segreto professionale dell'avvocato): l'avvocata/avvocato of record è personalmente vincolata al segreto sotto il profilo deontologico e civilistico; una scelta/un'istruzione/una vigilanza insufficiente degli ausiliari costituirebbe una violazione dei doveri.
La regola architetturale: i dati d'asilo di livello C transitano unicamente attraverso il canale mediato dall'avvocato (lettera di mandato CLR), con cui il vincolo dell'ausiliario si attacca in modo sicuro. È esclusa una memorizzazione autonoma di dati d'asilo al di fuori di tale canale (ADR-015 D2).
6. Eurodac — divieto categorico di trasmissione a organi privati (art. 102c cpv. 5 LAsi)
Eurodac è la banca dati dell'UE per le impronte digitali dei richiedenti l'asilo e delle persone in soggiorno irregolare, nella quale la Svizzera è integrata nel quadro degli accordi di associazione a Dublino (regolamento (UE) n. 603/2013 e atti successivi). I dati provenienti da Eurodac soggiacciono a un divieto categorico di trasmissione a organi privati.
Art. 102c LAsi — Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Dublino
Cpv. 1: La comunicazione di dati personali a Stati terzi è ammessa soltanto se questi garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
Cpv. 2: Se uno Stato terzo non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, dati personali possono essere comunicati nel singolo caso se:
a. la persona interessata ha dato il suo inequivocabile consenso; se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso dev'essere esplicito;
b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata; oppure
c. la comunicazione è necessaria per la salvaguardia di un interesse pubblico preponderante o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in giudizio.
Cpv. 3: Oltre che nei casi di cui al capoverso 2, dati personali possono essere comunicati anche se nel singolo caso garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
Cpv. 4: Il Consiglio federale determina la portata delle garanzie da prestare e le modalità della loro prestazione.
Cpv. 5: I dati ottenuti dalla banca dati Eurodac non possono in alcun caso essere trasmessi a:
a. uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Dublino;
b. organizzazioni internazionali;
c. organi privati.
La conseguenza operativa per SIP (ADR-015 D4): le immissioni o gli allegati documentali contenenti identificatori di riferimento Eurodac, AFIS o ZEMIS sono scartati al gate d'ingresso e non trattati. La persona interessata è indirizzata al diritto d'accesso ufficiale presso la SEM (art. 11a OAsi 3) e alla sua rappresentanza legale assegnata. Questa regola architetturale non è negoziabile.
7. Asilo accordato a famiglie (art. 51 LAsi) — posizione speciale rispetto al ricongiungimento familiare della LStrI
I rifugiati riconosciuti godono per il proprio nucleo familiare di una disciplina di ricongiungimento autonoma, che non soggiace al termine generale quinquennale di ricongiungimento familiare dell'art. 47 LStrI.
Art. 51 LAsi — Asilo accordato a famiglie
Cpv. 1: I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.
Cpv. 1bis: Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile (CC), la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di questa autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Cpv. 3: I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.
Cpv. 4: Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.
Particolarità centrali:
Riconoscimento quale rifugiato, non mero ricongiungimento: il coniuge e i figli minorenni acquisiscono la qualità di rifugiato in via derivata — non un permesso di diritto degli stranieri.
Nessun termine quinquennale ai sensi dell'art. 47 LStrI: l'asilo accordato a famiglie non è una costellazione di ricongiungimento familiare della LStrI, bensì una costellazione autonoma di concessione dell'asilo della LAsi. Il termine quinquennale di notifica dell'art. 47 LStrI non si applica qui (cfr. prassi del TAF sul rapporto tra l'art. 51 LAsi e l'art. 47 LStrI).
Riserva delle «circostanze particolari»: l'indegnità all'asilo ai sensi dell'art. 53 LAsi (atti riprovevoli, messa in pericolo della sicurezza), gli indizi di matrimonio fittizio o forzato (cpv. 1bis), o altri motivi da apprezzare nel singolo caso possono escludere il riconoscimento.
Sospensione in caso di sospetto di matrimonio forzato: la SEM segnala gli indizi di cause di nullità ai sensi dell'art. 105 n. 5/6 CC all'autorità competente secondo l'art. 106 CC — una disciplina di protezione contro i matrimoni forzati.
Per le persone bisognose di protezione (statuto S) vale la disciplina parallela dell'art. 71 LAsi (cfr. sezione 9.4).
8. Track del caso di rigore — interfaccia LAsi / LStrI (art. 14 cpv. 2 LAsi + art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
Le persone con una procedura d'asilo pendente o conclusa possono, a condizioni particolari, ottenere un permesso di dimora che si situa al di fuori dell'esito dell'asilo. La base giuridica è una norma d'interfaccia tra la LAsi e la LStrI.
Art. 14 LAsi — Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri
Cpv. 1: Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dopo un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo un ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al suo rilascio.
Cpv. 2: Con il consenso della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:
a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Cpv. 3: Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
Cpv. 4: L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di approvazione della SEM.
Letta in modo vincolante: durante la procedura d'asilo pendente, il canale del permesso di diritto degli stranieri è di principio bloccato (cpv. 1). Soltanto dopo cinque anni di soggiorno, in caso di indirizzo noto alle autorità, di integrazione avanzata e in assenza di motivi di revoca, il Cantone può, con il consenso della SEM, rilasciare un permesso di dimora (cpv. 2) — questo canale è il permesso cantonale per casi di rigore in senso stretto della Legge sull'asilo.
La norma parallela nella procedura di diritto degli stranieri è l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA (Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201). Ivi sono concretizzati i singoli criteri del caso di rigore (integrazione, rispetto dell'ordinamento giuridico, situazione familiare, situazione finanziaria, durata del soggiorno, salute, possibilità di reinserimento).
Per l'esposizione approfondita della procedura per i casi di rigore, della prassi cantonale e delle costellazioni particolari (ex titolari di permesso N/F, famiglie con figli in età scolare, persone con problemi di salute, vittime della tratta di esseri umani) si veda il dossier dedicato life-events/le_haertefall_art30.md.
Ciò che il presente documento non fa: SIP non fornisce alcuna valutazione delle prospettive di successo di una richiesta per caso di rigore. SIP non raccomanda se debba essere presentata una domanda per caso di rigore. Tali valutazioni, in ragione dell'obbligo di autodivulgazione e dei notevoli rischi di allontanamento in caso di rigetto, devono essere prese preventivamente da una ONG specializzata o da un'avvocata/avvocato iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
9. Statuto di protezione S — Ucraina — specificità
Lo statuto di protezione S è stato attivato dal Consiglio federale per le persone provenienti dall'Ucraina con decisione dell'11 marzo 2022. La base giuridica è l'art. 4 in combinato disposto con l'art. 66 segg. LAsi.
9.1 Decisione di principio del Consiglio federale (art. 66 LAsi)
Art. 66 LAsi — Decisione di principio del Consiglio federale
Cpv. 1: Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri concedere protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.
Cpv. 2: Esso consulta previamente rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso ed eventualmente di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
9.2 Durata di validità attuale (stato 04.11.2025)
Con decisione del 5 novembre 2025 il Consiglio federale ha prorogato lo statuto S fino al 4 marzo 2027. Tale proroga segue la prassi dell'UE, secondo cui la protezione temporanea ai sensi della direttiva sull'afflusso massiccio è stata parimenti prorogata fino al marzo 2027.
Adeguamento materiale a partire da novembre 2025: la concessione dello statuto S non avviene più automaticamente per tutte le persone provenienti dall'Ucraina. Da novembre 2025 la SEM esamina la regione di provenienza dei richiedenti. Le persone provenienti da regioni che, secondo la valutazione della SEM, attualmente non sono direttamente toccate dalla guerra possono essere escluse dallo statuto S. La concretizzazione operativa avviene nelle rispettive direttive della SEM (fonti: permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md e pagina tematica Ucraina della SEM — aggiornamenti trimestrali).
9.3 Attività lucrativa (art. 75 LAsi + disciplina speciale del Consiglio federale)
Art. 75 LAsi — Autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa
Cpv. 1: Durante i primi tre mesi successivi all'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non possono esercitare alcuna attività lucrativa. In seguito, le condizioni per l'ammissione a un'attività lucrativa sono rette dalla LStrI.
Cpv. 2: Il Consiglio federale può emanare condizioni più favorevoli per l'esercizio di un'attività lucrativa.
Cpv. 3: Le autorizzazioni a esercitare un'attività lucrativa già rilasciate rimangono valide.
Cpv. 4: Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un'attività lucrativa secondo le disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi occupazionali non soggiacciono al divieto di lavorare.
Per lo statuto S il Consiglio federale si è avvalso dell'art. 75 cpv. 2 LAsi: l'attività lucrativa è immediatamente consentita con il rilascio del permesso S, senza il termine d'attesa trimestrale previsto al cpv. 1. È necessaria la notifica dell'attività lucrativa al competente ufficio cantonale della migrazione da parte del datore di lavoro. È ammessa sia l'attività lucrativa dipendente sia quella indipendente. Principio della parità salariale: nessuna posizione deteriore rispetto ai lavoratori indigeni.
La concretizzazione operativa si trova nell'art. 53 OASA (RS 142.201):
Art. 53 OASA — Persone bisognose di protezione (art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)
Cpv. 1: A partire dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione possono essere autorizzate a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa dipendente se:
a. sussiste la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b. sono rispettate le condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 22 LStrI.
Cpv. 2: A partire dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione possono essere autorizzate a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 19 lettere b e c LStrI.
9.4 Ricongiungimento familiare per persone bisognose di protezione (art. 71 LAsi)
Art. 71 LAsi — Concessione della protezione provvisoria a famiglie
Cpv. 1: Ai coniugi di persone bisognose di protezione e ai loro figli minorenni è concessa protezione provvisoria se:
a. essi domandano congiuntamente protezione e non sussistono motivi di esclusione secondo l'articolo 73;
b. la famiglia è stata separata in seguito a eventi di cui all'articolo 4, intende riunirsi in Svizzera e non vi si oppongono circostanze particolari.
Cpv. 2: Ai figli nati in Svizzera da persone bisognose di protezione è parimenti concessa protezione provvisoria.
Cpv. 3: Se gli aventi diritto si trovano all'estero, occorre autorizzarne l'entrata in Svizzera.
9.5 Passaggio dallo statuto S al permesso B
Con decisione del 12 gennaio 2024 il Consiglio federale ha aperto un passaggio agevolato dallo statuto S a un permesso B ordinario. Le condizioni operative sono concretizzate nella direttiva della SEM e comprendono tipicamente attività lucrativa o reddito proprio, conoscenze linguistiche, integrazione ai sensi dell'art. 58a LStrI, assenza di dipendenza dall'aiuto sociale, assenza di iscrizioni rilevanti nel casellario giudiziale. Per l'esposizione approfondita si veda permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md.
9.6 Revoca della protezione provvisoria
La revoca della protezione provvisoria è una decisione politica del Consiglio federale. Essa deve avvenire entro un congruo termine transitorio. Al momento della revoca, le persone nel regime S possono tipicamente:
avviare il rientro volontario (consulenza al ritorno tramite REAG/GARP);
presentare una domanda d'asilo ordinaria, qualora continui a essere fatto valere uno stato di bisogno di protezione (art. 18 segg. LAsi);
aspirare a un permesso B ordinario, qualora ne siano adempiute le condizioni.
La concreta configurazione del termine transitorio e delle procedure va decisa politicamente al momento della revoca e non è fissata in anticipo.
10. Rete di consulenza delle ONG
Nel settore dell'asilo e dei sans-papiers esiste in Svizzera una rete consolidata di consulenza delle ONG. Il presente documento indica tali organizzazioni quali punti di contatto fattuali; esso non formula alcuna raccomandazione su quale organizzazione coinvolgere in un caso concreto.
10.1 Aiuto ai richiedenti l'asilo e ai rifugiati
Organizzazione
Attività (selezione)
Lingue
Presenza web
OSAR / Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (SFH)
Associazione mantello, politica d'asilo, consulenza, analisi sui Paesi, rappresentanza legale nelle regioni CFA
DE/FR/IT/EN
osar.ch
Caritas Svizzera
Mandataria della SEM per la rappresentanza legale in più regioni CFA; servizi cantonali Caritas con propria consulenza in materia d'asilo
DE/FR/IT + molte altre
caritas.ch
HEKS — Opera di soccorso delle Chiese evangeliche svizzere
Mandataria della SEM per la rappresentanza legale nelle regioni CFA; consultori giuridici cantonali per richiedenti l'asilo
DE/FR/IT
heks.ch
AsyLex
Consulenza giuridica online per richiedenti l'asilo in Svizzera; rete di avvocati pro bono
10.2 Punti di contatto per sans-papiers
Regione
Punto di contatto
Lingue
Ginevra
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI); Centre Social Protestant (CSP) Genève
Gli orari di apertura dettagliati, i numeri di telefono ed eventuali offerte di consulenza online sono verificati trimestralmente nei rispettivi dossier cantonali (cantonal/ca_*.md) (agente CRISIS-WATCHER ai sensi dell'ADR-017).
10.3 Punti di contatto specializzati
Tema
Punto di contatto
Nota
Vittime della tratta di esseri umani (anche nel contesto dell'asilo)
FIZ Centro di consulenza specializzato per la tratta e la migrazione delle donne (Zurigo/nazionale); Antenna MayDay (TI); CSP (VD)
Base autonoma di rilascio del permesso nell'art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI (da non confondere con il caso di rigore generale)
Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA)
OSAR mandati per persone di fiducia; autorità tutorie cantonali
Art. 17 cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 7 OAsi 1
Motivi di fuga specifici della condizione femminile / donne vittime di violenza
TERRE DES FEMMES Svizzera; FIZ; case delle donne cantonali; consulenza OSAR per la persecuzione di genere
Art. 3 cpv. 2 LAsi (motivi di fuga specifici della condizione femminile); prassi del TAF sulla persecuzione di genere
Persecuzione specifica LGBTQI+
Queeramnesty; consulenza LGBTI OSAR
Riconoscimento quale motivo di persecuzione sotto «gruppo sociale» (art. 3 cpv. 1 LAsi) secondo la prassi del TAF
Emergenze in materia d'asilo (24/7)
11. Rimandi incrociati ad altri dossier del corpus SIP-v3
Tema
Dossier
Statuto di protezione S (Ucraina) — dettaglio
permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md
Procedura per casi di rigore (art. 30 LStrI / art. 14 cpv. 2 LAsi) — dettaglio
life-events/le_haertefall_art30.md
Limiti di competenza (strategia d'asilo, prognosi di successo)
anti-scope/fw_anti_scope_boundaries.md
Glossario LStrI/OASA (per permesso F art. 83-88, art. 47 termine di ricongiungimento familiare, art. 50 diritti dopo lo scioglimento del matrimonio)
framework/fw_aig_vzae_glossary.md (TODO)
Applicazione della nLPD ai dati d'asilo
framework/fw_data_protection_ndsg.md
12. Ciò che il presente documento esplicitamente non fa (ripetizione sui limiti di competenza)
Nessuna consulenza strategica nella procedura d'asilo: né sul momento della presentazione della domanda, né sull'audizione, né sull'acquisizione dei mezzi di prova, né sull'atto di ricorso. Tali compiti competono esclusivamente alla rappresentanza legale assegnata ai sensi dell'art. 102h LAsi, rispettivamente all'avvocata/avvocato iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
Nessuna prognosi di successo in merito a singole domande d'asilo, ricorsi, richieste per casi di rigore o domande di passaggio S → B.
Nessuna valutazione d'idoneità specifica del caso della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi di ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI, o delle condizioni del caso di rigore ai sensi dell'art. 31 OASA.
Nessuna raccomandazione sulla scelta di una determinata rappresentante legale / di un determinato rappresentante legale o di una determinata ONG; gli elenchi di cui sopra sono descrizioni fattuali dell'offerta di consulenza, non un'intermediazione.
Nessuna memorizzazione di dati personali relativi all'asilo al di fuori del compartimento di livello C mediato dal CLR (ADR-015 D1-D3); per i dati Eurodac sussiste un divieto categorico di trattamento (ADR-015 D4 in combinato disposto con l'art. 102c cpv. 5 lett. c LAsi).
Nessuna indicazione sulla (mancata) regolarizzazione per i sans-papiers — le persone prive di un titolo di soggiorno attuale devono, prima di ogni autodivulgazione nei confronti delle autorità, consultarsi con un punto di contatto di una ONG specializzata (CCSI, CSP, SPAZ, ecc.) e/o con una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
13. Vincolatività del presente documento e trigger di aggiornamento
Il presente documento è aggiornato senza indugio in caso di:
Modifica della LAsi da parte del Parlamento (agente Fedlex-Watcher, ADR-020 Department 7).
Modifica dell'OAsi 1 o dell'OAsi 3 da parte del Consiglio federale.
Decisione del Consiglio federale concernente lo statuto S (revoca, proroga, adeguamento della cerchia di persone, regole sull'attività lucrativa, passaggio S → B); SLA di 24 ore in DE-CH (Federal-Council-Monitor, ADR-015 D11).
Modifica di una direttiva della SEM con influsso sostanziale sulla procedura d'asilo o sullo statuto di protezione S.
Sentenza di principio del TAF con ripercussioni sulla definizione di rifugiato (art. 3 LAsi), sull'ammissione provvisoria (art. 83 segg. LStrI), sulla protezione provvisoria (art. 4 + 66 segg. LAsi) o sull'asilo accordato a famiglie (art. 51 LAsi).
Modifica del regime di vigilanza dell'IFPDT o della giurisprudenza della CGUE/CEDU con ripercussioni sulla protezione dei dati nel settore dell'asilo.
Il documento è munito di stale_threshold_days: 90 — dopo 90 giorni senza un nuovo esame esso viene contrassegnato nel corpus con il badge [STALE] e bloccato per il retrieval di Clara (ADR-020 D5 in combinato disposto con il Master-ADR §P2.7).
* * *
Ultimo stato: 18.05.2026 — Prima bozza AI. In attesa dell'esame e del rilascio da parte dell'avvocata/avvocato dirigente of record (CLR — Lawyer-of-Record) ai sensi dell'ADR-016 (superseded by ADR-020 D5). Non pubblicare fino al rilascio. In caso di decisione del Consiglio federale o della SEM nel frattempo: aggiornare prima della pubblicazione.
03Verificato: Livello A · Info
AsylV 3 SR 142.314 (Bearbeitung von Personendaten), Stand 1.3.2022
Hotline d'emergenza e consulenza in Ticino e nella Svizzera romanda
IT/FR/EN
sosticino.ch
Solidarité sans frontières (SOSF)
Advocacy in materia di politica d'asilo, messa in rete delle organizzazioni di solidarietà cantonali
DE/FR
sosf.ch
Consultorio giuridico bernese per richiedenti l'asilo
Mandatario della SEM per la regione CFA di Berna; consulenza giuridica specializzata
DE/FR
rbs-be.ch
IT, ES, PT, EN
Hotline OSAR SOS-Asyl; numeri d'emergenza nazionali 117/144/145; in caso di acuta messa in pericolo di sé o di altri, numero di crisi 143 (La Mano Tesa)
Per il percorso di crisi si veda crisis/cr_safety_emergency_referrals.md
(TODO)
Percorso di crisi in caso di minaccia acuta / allontanamento