Permessi di soggiorno · A
Permesso di soggiorno per rifugiati riconosciuti. Situazione giuridica secondo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Riquadro informativo (ADR-015 livello A — informazione pubblica). Questa pagina descrive la situazione giuridica dei rifugiati riconosciuti in Svizzera secondo la legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31) e la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Non sostituisce una consulenza in materia di diritto dell'asilo o degli stranieri. Per le procedure individuali occorre rivolgersi a un rappresentante legale iscritto al registro svizzero degli avvocati (BFR) (art. 102h LAsi; v. glossario
framework/fw_asylg_glossary.md). Stato del diritto qui citato: 1° aprile 2025.
L'espressione "rifugiato riconosciuto" designa una persona alla quale la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), dopo l'esame della domanda d'asilo, ha concesso l'asilo. La base giuridica si articola in due tappe: dapprima la definizione della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), poi la decisione di concessione dell'asilo (art. 49 segg. LAsi) e i suoi effetti (art. 60 LAsi).
Art. 3 LAsi — Definizione del termine «rifugiato» ¹ Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. ² Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. ⁴ Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi insorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951.
La definizione corrisponde in larga misura all'art. 1A par. 2 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR; RS 0.142.30), ampliata con i motivi di persecuzione specifici di genere.
Art. 49 LAsi — Principio L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.
I motivi di esclusione dall'asilo si trovano all'art. 53 LAsi (indegnità all'asilo, ad es. atti riprensibili, compromissione della sicurezza interna o esterna).
Con la concessione dell'asilo la persona ottiene lo statuto di rifugiato riconosciuto con asilo (nel linguaggio amministrativo spesso "persone con asilo" o "asilanti" nel senso storico — queste denominazioni sono evitate nella presente pagina; SIP utilizza coerentemente "rifugiati riconosciuti").
Art. 60 LAsi — Disciplinamento delle condizioni di residenza ¹ Chi ha ottenuto l'asilo o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato ha diritto al rilascio di un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiorna legalmente. ² Il permesso di domicilio è rilasciato al rifugiato riconosciuto dopo cinque anni di soggiorno legale in Svizzera se egli è ben integrato (art. 58a LStrI).
I rifugiati riconosciuti ottengono, conformemente all'art. 60 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 33 LStrI, un permesso di dimora B del Cantone in cui soggiornano legalmente. Sul permesso è iscritta la menzione "rifugiato"; nella prassi amministrativa la carta è perciò designata come "permesso B rifugiato" o "B rifugiato".
Art. 33 LStrI — Permesso di dimora ¹ Il permesso di dimora è rilasciato per soggiorni di oltre un anno. ² È rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. ³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.
Il permesso è dunque di durata limitata (di regola rilasciato per un anno, poi prorogato di anno in anno), ma resta prorogabile illimitatamente finché sussiste la qualità di rifugiato. La competente autorità cantonale della migrazione rilascia il permesso fisico; la SEM decide essa stessa sulla concessione dell'asilo.
La menzione "rifugiato" sul permesso B è giuridicamente costitutiva di una serie di diritti particolari (ricongiungimento familiare, titolo di viaggio, pieno accesso al mercato del lavoro, parità di trattamento in materia di aiuto sociale; v. sezione 5). Un rifugiato riconosciuto B non è equiparabile a un cittadino di uno Stato terzo che ha ottenuto un permesso B secondo l'art. 33 LStrI senza menzione di rifugiato (ad es. per attività lucrativa, ricongiungimento familiare o studio). La base giuridica è diversa (LAsi vs. capitoli della LStrI relativi all'ammissione all'attività lucrativa o alla famiglia) e le conseguenze giuridiche differiscono notevolmente.
I richiedenti l'asilo ottengono, durante la pendenza della loro domanda d'asilo, un permesso N (attestazione che una domanda d'asilo è pendente) conformemente all'art. 42 LAsi. Il permesso N non è un permesso di dimora ai sensi della LStrI; esso attesta unicamente la procedura in corso e il connesso diritto di soggiorno (cfr. framework/fw_asylg_glossary.md voce "permesso N").
Se la domanda d'asilo è respinta perché sussiste un motivo di esclusione dall'asilo secondo l'art. 53 LAsi, ma la persona adempie comunque la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi, essa è ammessa provvisoriamente quale rifugiato (art. 83 cpv. 8 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LAsi). Ottiene un permesso F con la menzione "rifugiato" ("rifugiato F" nel linguaggio amministrativo). Per i dettagli v. permits/permit_f_provisional_admission.md.
Distinzione importante: il rifugiato F adempie la qualità di rifugiato, ma non ha lo statuto di asilo. La posizione giuridica è meno consolidata rispetto a quella dei rifugiati riconosciuti con permesso B, ma migliore di quella delle persone ammesse provvisoriamente non rifugiate (F senza menzione di rifugiato).
Se l'asilo è concesso, il cambiamento del tipo di permesso avviene a livello amministrativo come segue:
La presente pagina non fornisce alcuna consulenza strategica sul posizionamento nella procedura d'asilo, sulla scelta dei motivi d'asilo o sul modo di procedere in caso di procedura pendente. Tali questioni spettano a un rappresentante legale iscritto al BFR o a un consultorio giuridico riconosciuto dalla SEM secondo gli art. 102f segg. LAsi.
I rifugiati riconosciuti con permesso B possono ottenere, secondo l'art. 60 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 34 LStrI, un permesso di domicilio C:
Art. 34 LStrI — Permesso di domicilio ¹ Il permesso di domicilio è rilasciato a tempo indeterminato e senza condizioni. ² Lo straniero può essere ammesso in Svizzera a titolo definitivo se: a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e b. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1; e c. è integrato. ⁴ Lo straniero può ottenere il permesso di domicilio già dopo un soggiorno legale ininterrotto di breve durata, se motivi gravi lo giustificano e se egli si è integrato con successo.
Per i rifugiati riconosciuti vale, secondo la prassi consolidata della SEM e le direttive cantonali in materia di migrazione:
Art. 58a LStrI — Criteri d'integrazione ¹ Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.
I requisiti di dettaglio (in particolare i concreti livelli linguistici per il domicilio anticipato rispetto al domicilio ordinario) sono disciplinati nell'OASA e in direttive cantonali. Per la valutazione individuale del caso concreto è determinante l'informazione della competente autorità cantonale della migrazione o di un rappresentante legale iscritto al BFR.
Il periodo intercorso tra la domanda d'asilo e la concessione dell'asilo (periodo con permesso N) è, secondo le direttive della SEM, computato ai fini del termine decennale di cui all'art. 34 LStrI, sempre che si tratti di un soggiorno legale con attestazione di residenza. La prassi non è tuttavia uniforme in tutte le costellazioni; in caso di cambiamenti di Cantone, riassunzioni di procedura o lacune nel soggiorno sono possibili differenziazioni.
I rifugiati riconosciuti hanno accesso illimitato al mercato del lavoro svizzero in tutta la Svizzera, senza priorità ai lavoratori indigeni e senza esame preliminare relativo al mercato del lavoro:
Art. 61 LAsi — Attività lucrativa Chi ha ottenuto asilo in Svizzera o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato ha il diritto di esercitare un'attività lucrativa dipendente o di cambiare posto di lavoro o professione.
L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente è del pari ammesso; esso soggiace alle prescrizioni generali del diritto commerciale, delle assicurazioni sociali e fiscale, ma non a restrizioni del diritto d'asilo. I rifugiati riconosciuti sono, riguardo all'attività lucrativa, equiparati ai cittadini svizzeri, fatta eccezione per le professioni con riserva di cittadinanza (ad es. determinate funzioni nell'amministrazione federale, nell'esercito).
I rifugiati riconosciuti sono attribuiti al Cantone di domicilio assegnato loro dalla SEM secondo l'art. 27 LAsi. All'interno del Cantone vige la libera scelta del luogo di residenza e dell'abitazione. Un cambiamento di Cantone è possibile (art. 37 LStrI in combinato disposto con l'art. 21 OEAE); va richiesto all'ufficio della migrazione del Cantone di arrivo. Il permesso è di regola rilasciato se non sussistono motivi di revoca.
Il ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti è disciplinato in modo privilegiato:
Art. 51 LAsi — Asilo accordato a famiglie ¹ I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. ⁴ Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.
In rapporto all'art. 47 LStrI (termini per il ricongiungimento dei cittadini di Stati terzi) ciò significa:
Per i familiari che non rientrano nell'art. 51 LAsi (ad es. matrimonio contratto dopo la fuga, figli maggiorenni, altri parenti) valgono le disposizioni generali della LStrI (in particolare gli art. 44, 47, 85c LStrI per le persone ammesse provvisoriamente). Per i dettagli v. life-events/le_family_reunification_recognised_refugee.md e life-events/le_family_reunification_general.md.
I rifugiati riconosciuti ottengono, conformemente all'art. 59 LAsi e all'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5), un titolo di viaggio per rifugiati (Refugee Travel Document) ai sensi dell'art. 28 CR 1951.
Art. 59 LAsi — Effetti Chi ha ottenuto asilo in Svizzera o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato è considerato rifugiato ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali.
Il titolo di viaggio consente viaggi in tutti gli Stati eccetto lo Stato d'origine. Un viaggio nello Stato d'origine (o in un Paese in cui le autorità svizzere dovrebbero presumere il ricorso alla protezione dello Stato d'origine) comporta di regola l'avvio di una procedura di revoca (art. 63 LAsi, v. sezione 6).
I rifugiati riconosciuti sono equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l'aiuto sociale. La competenza spetta al Cantone di domicilio; l'importo è retto dalle norme COSAS e dal diritto cantonale. Questa parità di trattamento risulta dall'art. 23 CR 1951 ed è attuata nella legislazione svizzera sull'aiuto sociale.
Indicazione rilevante per la naturalizzazione (contesto LCit): la riscossione dell'aiuto sociale è, secondo l'art. 12 cpv. 1 lit. c LCit (legge federale sulla cittadinanza svizzera; RS 141.0), un motivo ostativo alla naturalizzazione. Secondo la più recente prassi cantonale e del Tribunale federale (cfr. tra l'altro Tribunale amministrativo di Argovia 2024), la riscossione dell'aiuto sociale è computata anche quando essa è riconducibile a circostanze che esulano dall'influenza diretta della persona. Le conseguenze per la naturalizzazione sono illustrate dettagliatamente nel glossario framework/fw_bug_2018_glossary.md. Questa pagina non fornisce alcuna raccomandazione strategica sul ricorso all'aiuto sociale — tali ponderazioni sono individuali e vanno effettuate con il servizio sociale cantonale, una consulenza in materia di debiti e, se del caso, un rappresentante legale iscritto al BFR.
Art. 63 LAsi — Revoca ¹ La SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato: a. se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali; b. per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. ² La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi: a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili; b. non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStrI.
I tipici motivi di cessazione secondo l'art. 1 sezione C CR 1951 sono:
La procedura di revoca è condotta dalla SEM. Essa si conclude con una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) secondo l'art. 105 LAsi. La presente pagina non fornisce alcuna prognosi sull'esito di concrete procedure di revoca né alcuna raccomandazione sulla conduzione della procedura. Per i casi individuali: rivolgersi a un rappresentante legale iscritto al BFR; nell'ambito della procedura ampliata anche ai consultori giuridici riconosciuti secondo gli art. 102f segg. LAsi.
Se l'asilo è revocato o la qualità di rifugiato è disconosciuta, la posizione giuridica particolare si estingue. L'autorità cantonale della migrazione esamina quindi se la persona resta autorizzata al soggiorno secondo la LStrI (ad es. secondo l'art. 50 LStrI in caso di scioglimento dell'unione familiare, secondo l'art. 30 LStrI per motivi di rigore, o se sono adempiute le condizioni per un'ammissione provvisoria secondo l'art. 83 LStrI). In caso contrario è pronunciata una decisione di allontanamento. La pagina non fornisce alcuna prognosi su tali decisioni successive.
La naturalizzazione dei rifugiati riconosciuti è retta dalla legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) e dall'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.01). Agevolazioni specifiche del diritto d'asilo risultano dall'art. 60 LAsi (domicilio come tappa preliminare) e dall'art. 9 LCit (termini di domicilio).
Art. 9 LCit — Condizioni di residenza ¹ La SEM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione soltanto se, all'atto della domanda, il richiedente: a. ha dimorato in Svizzera per complessivi dieci anni, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda; e b. è titolare di un permesso di domicilio. ² Nel calcolo della durata di dimora di cui al capoverso 1 lettera a, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra gli 8 e i 18 anni compiuti conta doppio; tuttavia, la durata di dimora effettiva deve ammontare almeno a sei anni.
In sintesi, per la naturalizzazione ordinaria dei rifugiati riconosciuti sono necessari:
La durata della procedura d'asilo (con permesso N) conta solo in misura limitata ai fini del termine decennale di cui all'art. 9 LCit. Secondo le direttive della SEM e la prassi del Tribunale federale, il periodo a partire dalla prima domanda d'asilo è di massima computato, sempre che il soggiorno fosse legale (ossia nessuna decisione di allontanamento sia passata in giudicato) e la persona abbia soggiornato ininterrottamente in Svizzera. Il computo preciso è esaminato dall'ufficio cantonale della migrazione e dalla SEM nella procedura di naturalizzazione.
Come menzionato nella sezione 5.5, la riscossione dell'aiuto sociale è, secondo la prassi cantonale, un elemento ostativo rilevante alla naturalizzazione. I rifugiati riconosciuti non ne sono esentati. I requisiti di dettaglio (numero di anni senza aiuto sociale prima della domanda, rimborso di precedenti prestazioni di aiuto sociale, clausole cantonali per i casi di rigore) si trovano nel glossario framework/fw_bug_2018_glossary.md.
Questa pagina non fornisce alcuna consulenza strategica sul momento di presentazione di una domanda di naturalizzazione, sulla scelta del Cantone di domicilio per ragioni di ottimizzazione della naturalizzazione o sulle prospettive nel singolo caso. Tali questioni richiedono l'informazione della competente autorità cantonale di naturalizzazione o di un rappresentante legale iscritto al BFR.
Il titolo di viaggio per rifugiati è rilasciato dalla SEM. È un documento di viaggio biometrico ai sensi dell'art. 28 CR 1951 ed è rilasciato in Svizzera in forma corrispondente dalla conversione ai passaporti biometrici. Ambito di validità: tutti gli Stati contraenti della CR 1951 e gli Stati terzi, nella misura in cui riconoscono il titolo di viaggio. È escluso lo Stato d'origine.
Il titolo di viaggio per rifugiati non sostituisce eventuali esigenze di visto dello Stato di destinazione. La prassi in materia di visti varia fortemente; per gli Stati dell'UE/Schengen, ai titolari di titoli di viaggio svizzeri per rifugiati si applica l'obbligo del visto Schengen allo stesso modo che per gli altri cittadini di Stati terzi.
Un viaggio nello Stato d'origine è di massima incompatibile con lo statuto di rifugiato (v. sezione 6.1) e provoca di regola l'avvio di una procedura di revoca. Ciò vale anche per i viaggi in Stati terzi nei quali la persona si pone sotto la protezione dello Stato d'origine (ad es. mediante richiesta di un passaporto per il viaggio in patria presso l'ambasciata ivi presente). Anche l'ottenimento di un passaporto dello Stato d'origine sul territorio nazionale (ad es. tramite l'ambasciata in Svizzera) può essere valutato come sottoposizione volontaria alla protezione dello Stato d'origine.
Anti-Scope: la pagina non fornisce alcuna raccomandazione su se e in quali Stati terzi un rifugiato riconosciuto possa viaggiare senza rischi. Per tali questioni occorre richiedere un'informazione preliminare alla SEM o a un rappresentante legale iscritto al BFR.
Dettagli sul rifugiato F: permits/permit_f_provisional_admission.md.
Il permesso S (statuto di protezione S, art. 4 + art. 66 segg. LAsi) è stato attivato per la prima volta su ampia scala nel 2022 per le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Differenze essenziali:
Il permesso N (art. 42 LAsi) attesta la domanda d'asilo pendente e non è un permesso di dimora. I richiedenti l'asilo non hanno, di massima, alcun diritto di esercitare un'attività lucrativa nei primi tre mesi dalla domanda d'asilo (art. 43 LAsi); successivamente solo a condizioni più severe (autorizzazione cantonale, priorità ai lavoratori indigeni in parte applicabile). L'aiuto sociale è retto dalle indennità forfettarie cantonali per l'asilo, non dalle norme COSAS. I documenti di viaggio non sono rilasciati. Il ricongiungimento familiare non è possibile durante la procedura pendente (eccezione: ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 LAsi in caso di successiva decisione d'asilo positiva).
Nella procedura di ricorso in materia d'asilo è possibile il gratuito patrocinio secondo l'art. 102m LAsi; sussiste inoltre un diritto alla consulenza e rappresentanza legale gratuite nella fase preparatoria e decisionale della procedura celere (art. 102f segg. LAsi). Nella procedura ampliata nonché dopo il passaggio in giudicato, i rifugiati riconosciuti dipendono da avvocate e avvocati iscritti al BFR — v. framework/fw_asylg_glossary.md voce "rappresentanza legale".
Questa pagina è di livello A (informazione pubblica) secondo l'ADR-015. Essa descrive la situazione giuridica secondo la LAsi e la LStrI. Essa non è:
Per le questioni individuali occorre rivolgersi a un rappresentante legale iscritto al BFR o a un consultorio giuridico riconosciuto dalla SEM (art. 102f segg. LAsi). SwissImmigrationPro non esercita alcuna assunzione di mandato e non sostituisce alcuna rappresentanza legale.
Stato del revisore: PENDING — CLR (Lawyer-of-Record) controfirmerà la pagina prima della pubblicazione.
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Domande frequenti
Domande concrete che vengono poste spesso su A — Rifugiati riconosciuti..
Porre la mia domandaPersona con decisione positiva sull’asilo da parte del SEM ai sensi dell’art. 3 LAsi (persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche). Riceve un permesso di dimora B per motivi di asilo con ampi diritti simili a quelli dei cittadini svizzeri (lavoro, alloggio, ricongiungimento familiare). Status ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951.
Articoli di legge
AsylG SR 142.31 Stand 1.4.2025
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/deAIG SR 142.20
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/deSEM Asyl
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl.html| Caratteristica | Rifugiato riconosciuto B | Rifugiato F |
|---|
| Base giuridica dello statuto | Concessione dell'asilo, art. 49 LAsi | Ammissione provvisoria quale rifugiato, art. 83 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LAsi |
| Qualità di rifugiato art. 3 LAsi | adempiuta | adempiuta |
| Esclusione dall'asilo art. 53 LAsi | non pertinente | pertinente (perciò nessun asilo) |
| Permesso | B (con menzione "rifugiato") | F (con menzione "rifugiato") |
| Ricongiungimento familiare | art. 51 LAsi (privilegiato) | art. 85c LStrI (limitato, con termini) |
| Titolo di viaggio | art. 59 LAsi / ODV | art. 59 LAsi / ODV (possibile nella prassi) |
| Permesso C | dopo 10 anni (5 anni con domicilio anticipato) | dopo 10 anni, altre condizioni |
| Aiuto sociale | equiparato agli svizzeri | di massima equiparato agli svizzeri (art. 86 LStrI) |
| Naturalizzazione | art. 9 LCit (domicilio necessario) | possibile solo dopo il passaggio a B / C |
permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md.framework/fw_asylg_glossary.md — glossario completo della LAsi (art. 102h, tipi di procedura, struttura delle autorità, concetti)framework/fw_aig_glossary.md — glossario della LStrI (tipi di permesso, motivi di revoca, criteri d'integrazione)framework/fw_bug_2018_glossary.md — glossario della LCit (naturalizzazione, motivo ostativo dell'aiuto sociale, requisiti linguistici)permits/permit_f_provisional_admission.md — permesso F e rifugiato Fpermits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md — statuto di protezione Spermits/permit_naturalisation_paths.md — percorsi di naturalizzazione nel complessolife-events/le_family_reunification_recognised_refugee.md — ricongiungimento familiare secondo l'art. 51 LAsilife-events/le_family_reunification_general.md — ricongiungimento familiare secondo la LStrIhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/de (stato 1.4.2025)https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/dehttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/404/dehttps://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl.htmlContinua in Permessi di soggiorno
B
B — Permesso di dimora
Permesso di soggiorno di durata limitata con vincolo di scopo. È il permesso di soggiorno standard per la maggior parte dei residenti.
LeggereC
C — Permesso di domicilio
Permesso valido a tempo indeterminato dopo in genere dieci anni. Requisiti, revoca, allontanamento.
LeggereL
L — soggiorno di breve durata.
Permessi di soggiorno fino a dodici mesi. Sottocategorie, limiti di proroga, passaggio al permesso B.
LeggereG
G — Permesso per frontalieri
Permesso per frontalieri — obbligo di rientrare settimanalmente, prassi cantonale, riferimento all’ALC.
LeggereF
F — Ammissione provvisoria
Situazione in caso di ostacolo all’allontanamento. Diritti, limiti, passaggio al permesso di dimora B.
LeggereN
N — Permesso N richiedente asilo
Situazione durante la procedura d’asilo. Attività lavorativa, viaggi, termini procedurali.
Leggere