Di cosa si tratta

Chi possiede un permesso per frontalieri G: ovvero lavora in Svizzera ma risiede nella zona di confine di uno Stato limitrofo (Francia, Germania, Austria, Italia, Liechtenstein), e intende trasferire il proprio domicilio in Svizzera, passa giuridicamente dal permesso G al permesso B (soggiorno ai sensi dell'ALC).

La procedura è, in linea di principio, semplice per i cittadini UE/AELS, poiché l'ALC, allegato I, art. 6 codifica il diritto di soggiorno dei lavoratori ALC con un rapporto di lavoro svizzero. Non esiste quindi una «domanda G→B» in quanto tale, bensì un primo rilascio del permesso B fondato sull'attività lavorativa svolta in Svizzera.

Schema della procedura

  1. Trasferimento del domicilio in Svizzera: stipulare un contratto di locazione, effettuare il cambio di abitazione, adeguare le assicurazioni.
  2. Notifica d'arrivo presso il Comune svizzero di domicilio entro 14 giorni dall'arrivo (LStrI art. 12, vedi Notifica cantonale entro 14 giorni).
  3. Domanda di permesso B presso l'Ufficio cantonale della migrazione: di norma il Comune trasmette la domanda all'autorità cantonale.
  4. Documenti:
    • carta d'identità / passaporto,
    • permesso G attuale (sostituito dal permesso B),
    • contratto di lavoro o conferma del datore di lavoro,
    • contratto di locazione o prova di proprietà dell'abitazione svizzera,
    • attestazione dell'assicurazione malattia (vedi sotto),
    • i dati biometrici vengono rilevati sul posto.
  5. Cambio di assicurazione malattia: i frontalieri sono spesso esentati dall'obbligo di assicurazione secondo la LAMal in virtù dell'accordo tra Francia e Svizzera (CMU-frontalieri) o di un altro sistema di uno Stato limitrofo. Con il trasferimento del domicilio in Svizzera, l'assicurazione secondo la LAMal in Svizzera diventa obbligatoria (vedi Assicurazioni sociali svizzere e impatto sul permesso).
  6. La notifica d'arrivo viene decisa: di norma entro 2 to 6 settimane.

Indicazioni pratiche

Obbligo di annuncio dei posti vacanti: non applicabile ai cittadini ALC, protezione ALC automatica.

Limitazione contingentale: non applicabile ai cittadini ALC.

Ricongiungimento familiare: il coniuge e i figli possono parimenti trasferirsi in Svizzera in virtù dell'ALC, allegato I, art. 3; il permesso B derivato può essere richiesto contestualmente o in un secondo momento.

Conseguenze fiscali: con il trasferimento del domicilio, la persona diventa assoggettata all'imposta in Svizzera. La ritenuta dell'imposta alla fonte per i frontalieri viene meno e al suo posto subentra la tassazione ordinaria. Dal punto di vista del permesso ciò è irrilevante, ma dal punto di vista fiscale costituisce un cambiamento della situazione di vita.

Circolazione stradale: conversione nella licenza di condurre svizzera entro 12 mesi dalla costituzione del domicilio (art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC, RS 741.51).

Frontalieri di Stati terzi

I titolari di un permesso G provenienti da Stati terzi sono più rari (essenzialmente vecchi casi di coorte e casi particolari) e il passaggio al permesso B avviene tramite l'AIG art. 18-21 (attività lucrativa di cittadini di Stati terzi), con obbligo di annuncio dei posti vacanti ed eventualmente con limitazione contingentale. La presente scheda non tratta questo percorso; vedi Il permesso B di soggiorno per la via ordinaria di richiesta del permesso B per i cittadini di Stati terzi.

Cosa NON è questa scheda

  • non è una copertura completa dei frontalieri (vedi Permesso G per frontalieri: rinviata a v4),
  • non è una consulenza fiscale sul cambio di domicilio,
  • non è una raccomandazione sulla scelta del Cantone di domicilio,
  • non è una consulenza sul percorso inverso (titolare B che diventa frontaliero).

Cross-Refs

Il permesso B di soggiorno · Permesso G per frontalieri (stub v4) · Notifica cantonale entro 14 giorni · Cambio di Cantone (AIG art. 37) · Glossario ALC/VFP · Assicurazioni sociali svizzere e impatto sul permesso.


Stato delle fonti: ALC allegato I dal 01.06.2002 con adeguamenti progressivi · AIG art. 35 dal 01.01.2024 · prassi SEM dal Q1 2026.

Obbligo di verifica: in caso di modifiche agli accordi bilaterali sui frontalieri (in particolare l'accordo CH-FR sulla sicurezza sociale, l'accordo CH-DE sui frontalieri).