Panoramica, il Cantone di Nidvaldo nel contesto del diritto in materia di migrazione
Il Cantone di Nidvaldo (NW) è, per superficie e popolazione, uno dei cantoni più piccoli della Svizzera. Si trova nella Svizzera centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni. Il capoluogo è Stans. La lingua di procedura principale nei rapporti in materia di diritto della migrazione con l'autorità cantonale è il tedesco (tedesco standard svizzero).
La popolazione residente è dell'ordine di oltre 40 000 abitanti; la quota di persone senza cittadinanza svizzera si situa attorno a circa un settimo della popolazione residente. Queste indicazioni sono volutamente arrotondate e puramente descrittive; i valori ufficiali attuali sono tenuti dall'Ufficio federale di statistica (UST). Esse servono esclusivamente a inquadrare a grandi linee la dimensione del cantone e non costituiscono una base per la scelta del domicilio o del cantone (vedi sezione 11).
In materia di diritto della migrazione, il volume di pratiche è limitato, in proporzione alla dimensione del cantone. L'amministrazione è organizzata in modo ridotto. Sul piano economico esiste un collegamento con gli spazi economici di Lucerna e Zurigo. Questo inquadramento è neutro e descrittivo e non costituisce né una valutazione della località né una raccomandazione.
Basi legali, diritto federale e diritto cantonale di esecuzione
Diritto federale applicabile
In materia di diritto della migrazione, il Cantone di Nidvaldo applica, come tutti i cantoni, in via prioritaria il diritto federale. Sono in particolare determinanti:
- la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI, RS 142.20), segnatamente l'ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 18 segg. LStrI), la disposizione sul caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI), il permesso di dimora (art. 33 LStrI) e il permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 LStrI nonché il rilascio anticipato secondo l'art. 34 cpv. 4 LStrI), il cambiamento del cantone di domicilio (art. 37 LStrI), il ricongiungimento familiare (art. 42 to 47 LStrI), lo scioglimento della comunità familiare (art. 50 LStrI), i criteri d'integrazione (art. 58a LStrI, art. 58b LStrI), la revoca dei permessi (art. 62 LStrI, art. 63 LStrI) nonché l'obbligo di approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (art. 99 LStrI);
- l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), segnatamente l'art. 31 OASA (criteri del caso di rigore), l'art. 60 cpv. 2 e art. 62 cpv. 1bis OASA e l'art. 77d OASA (prove linguistiche riconosciute), l'art. 73 OASA (termini per il ricongiungimento) nonché l'art. 85 OASA e l'art. 86 OASA (procedura di approvazione);
- l'accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC, RS 0.142.112.681) e l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) per i cittadini dell'UE/AELS;
- la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), segnatamente la chiave di ripartizione cantonale (art. 27 LAsi) e la rappresentanza legale nella procedura ampliata (art. 102f LAsi);
- per la naturalizzazione, la legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge federale sulla cittadinanza svizzera, LCit, RS 141.0), segnatamente il termine di domicilio e il requisito del permesso di domicilio (art. 9 LCit) nonché i criteri d'integrazione e di sicurezza (art. 11 LCit, art. 12 LCit), e, quale strumento distinto, l'ordinanza sulla cittadinanza (OCit, RS 141.01), segnatamente i requisiti linguistici (art. 6 OCit, RS 141.01);
- per l'imposizione alla fonte, il diritto fiscale federale e cantonale pertinente; l'imposta alla fonte sul reddito dell'attività lucrativa è riscossa e tassata dai cantoni (vedi sezione 9).
Per approfondire, vedi il glossario dei concetti relativi alla LStrI e all'OASA, il glossario dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della libera circolazione delle persone e il glossario della legge sull'asilo (LAsi).
Diritto cantonale di esecuzione
A livello cantonale si applicano il diritto cantonale di esecuzione della LStrI (legislazione d'introduzione del Cantone di Nidvaldo al diritto degli stranieri e dell'integrazione), la legge cantonale sulla cittadinanza nonché il diritto cantonale della procedura amministrativa. La denominazione esatta e i numeri degli atti possono cambiare; fa fede la versione attuale figurante nella raccolta cantonale delle leggi del Cantone di Nidvaldo.
Autorità competente, contatto e raggiungibilità
L'autorità competente per il rilascio, la proroga, la revoca e il cambiamento di statuto dei titoli di soggiorno nel Cantone di Nidvaldo è l'Ufficio cantonale della migrazione di Nidvaldo (assegnato sul piano organizzativo alla Direzione della sicurezza).
- Nome: Ufficio cantonale della migrazione di Nidvaldo (Ufficio degli stranieri / Ufficio della migrazione)
- Ente responsabile / Direzione: Direzione della sicurezza del Cantone di Nidvaldo
- Pagina ufficiale (indirizzo, telefono, e-mail, orari di apertura, accesso): tramite il portale web cantonale www.nw.ch (Direzione della sicurezza → Ufficio degli stranieri)
- Capoluogo / sede: Stans
I tempi di trattamento e un'eventuale offerta di sportello online sono parimenti da consultare sul portale web cantonale.
Durata della procedura, valori indicativi cantonali
I valori seguenti sono valori indicativi non vincolanti e non termini di trattamento garantiti. Essi variano notevolmente a seconda dello stato dell'incarto, della completezza dei documenti, del carico di lavoro dell'autorità e della complessità del caso. A titolo di orientamento di massima serve da riferimento un valore empirico curato di circa quattro settimane (la prima domanda B tende a essere più lunga, la proroga B tende a essere più breve). Solo l'ufficio competente fornisce un'informazione vincolante sulla durata nel singolo caso; secondo lo stato attuale, pubblicazioni pubbliche affidabili di tipo SLA non sono sistematicamente disponibili.
Le indicazioni seguenti sono mere stime; la durata effettiva dipende dalla complessità del caso e dal carico di lavoro dell'autorità.
| Procedura | Valore indicativo di durata (orientamento) |
|---|---|
| Prima domanda B (attività lucrativa / ricongiungimento familiare) | ca. 4 settimane o più |
| Proroga B | fino a ca. 4 settimane, spesso meno |
| Permesso di soggiorno di breve durata L | ca. 4 settimane a titolo di orientamento |
| Domanda C ordinaria (dopo 10 anni) | diverse settimane |
| Domanda C anticipata (art. 34 cpv. 4 LStrI) | diverse settimane, a seconda del singolo caso |
| Ricongiungimento familiare (Stato terzo) | da diverse settimane a mesi |
Avvertenza: l'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) delle decisioni cantonali preliminari secondo l'art. 99 LStrI (in combinato disposto con l'art. 85 OASA e l'art. 86 OASA) non è compresa in questi valori indicativi e può, nelle costellazioni soggette ad approvazione, richiedere settimane o mesi supplementari.
Prova linguistica
La lingua nazionale determinante nei rapporti in materia di diritto della migrazione è, nel Cantone di Nidvaldo, il tedesco (tedesco standard svizzero; lo svizzero tedesco non è rilevante ai fini dell'esame).
- Ricongiungimento familiare da uno Stato terzo: per il rilascio di un permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, la prassi esige di regola una prova di conoscenza del tedesco al livello A1 orale secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), fondata sull'art. 58a LStrI in combinato disposto con l'art. 77d OASA.
- Permesso di domicilio C anticipato dopo cinque anni anziché dieci (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 62 cpv. 1bis OASA e l'art. 77d OASA): questo rilascio presuppone un'integrazione riuscita; il diritto federale esige a tale riguardo regolarmente competenze linguistiche accresciute, secondo lo standard dell'art. 62 cpv. 1bis OASA dell'ordine di B1 orale e A1 scritto in tedesco. Ciò che è determinante non è la cittadinanza in quanto tale, bensì il presupposto connesso all'integrazione; lo strumento del rilascio anticipato è rimesso al potere d'apprezzamento dell'autorità cantonale e non costituisce un diritto automatico. L'applicazione concreta nel singolo caso è da chiarire presso l'ufficio competente.
Sono in particolare accettati il certificato fide in lingua tedesca nonché i diplomi e gli attestati linguistici menzionati all'art. 77d OASA al livello corrispondente. Poiché le interpretazioni cantonali possono discostarsi puntualmente dallo standard federale, la forma di prova richiesta nel singolo caso è da chiarire presso l'autorità competente. Approfondimento: prova linguistica, A1 / A2 / B1 fide per il permesso e la naturalizzazione.
Prassi standard di rilascio B / L / C
Il Cantone di Nidvaldo applica la prassi standard di diritto federale secondo la LStrI/OASA e la pertinente situazione direttiva della SEM.
- Permesso di dimora B: per le persone che esercitano un'attività lucrativa provenienti da Stati terzi valgono le condizioni di ammissione secondo l'art. 18 segg. LStrI (priorità della manodopera indigena e UE/AELS, condizioni personali, condizioni salariali e di lavoro, situazione dei contingenti). Per i cittadini dell'UE/AELS vale l'ALC in combinato disposto con l'OLCP. La durata di validità ordinaria e la proroga sono rette dall'art. 33 LStrI.
- Permesso di soggiorno di breve durata L: il permesso L serve al soggiorno limitato nel tempo (ammissione secondo l'art. 18 segg. LStrI; sul piano descrittivo e pratico, frequentemente nel contesto di un'attività lucrativa a tempo determinato).
- Permesso di domicilio C: il rilascio ordinario avviene dopo dieci anni (art. 34 cpv. 2 LStrI). Il rilascio anticipato dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStrI) presuppone un'integrazione riuscita ed è rimesso al potere d'apprezzamento dell'autorità cantonale; sono in particolare prese in considerazione competenze linguistiche accresciute (sezione 5), la partecipazione alla vita economica senza ricorso duraturo all'aiuto sociale, una situazione finanziaria ordinata e il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici.
Il volume di pratiche in materia di diritto della migrazione è limitato, in proporzione alla dimensione del cantone. Questa constatazione è una descrizione neutra della realtà amministrativa e non contiene alcuna promessa di prestazione né alcuna valutazione comparativa rispetto ad altri cantoni.
Naturalizzazione
La naturalizzazione segue una procedura a tre livelli: Confederazione (secondo la LCit e l'OCit), Cantone di Nidvaldo (secondo la legge cantonale sulla cittadinanza; fa fede la versione attuale figurante nella raccolta cantonale delle leggi) e comune di domicilio. Tutti e tre i livelli devono dare il loro consenso cumulativamente.
A livello federale valgono le condizioni della legge sulla cittadinanza (LCit, in vigore dal 1.1.2018) e dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit) quali strumenti distinti: dieci anni di soggiorno in Svizzera e permesso di domicilio C come presupposto (art. 9 LCit), integrazione riuscita nonché rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 11 LCit, art. 12 LCit). La prova linguistica: in diritto federale B1 orale e A2 scritto in una lingua nazionale, a Nidvaldo il tedesco, non discende dalla legge, bensì dall'ordinanza (art. 6 OCit, RS 141.01). Approfondimento: glossario della legge sulla cittadinanza 2018 (LCit).
A livello cantonale e comunale, la procedura nidvaldese esige inoltre un soggiorno pluriennale nel cantone e nel comune di domicilio; i termini e i requisiti esatti sono disciplinati nella legge cantonale sulla cittadinanza e nel rispettivo regolamento comunale e variano da comune a comune. La procedura comunale conosce tipicamente una partecipazione comunale marcata e, in molti comuni, un colloquio comunale quale elemento della procedura. I requisiti comunali e cantonali applicabili nel singolo caso sono da richiedere presso i servizi competenti.
Asilo nel cantone
Il Cantone di Nidvaldo appartiene alla regione d'asilo della Svizzera centrale. La fase 1 della procedura d'asilo accelerata si svolge nel centro federale d'asilo (CFA) competente della regione d'asilo; la struttura attuale delle sedi e delle regioni (assegnazione al CFA) è da consultare sul portale della Segreteria di Stato della migrazione (sem.admin.ch). Se una domanda è trasferita nella procedura ampliata, l'attribuzione cantonale avviene secondo la chiave di ripartizione della SEM (art. 27 LAsi); Nidvaldo accoglie una quota corrispondente alla dimensione della sua popolazione (ridotta in cifre assolute).
Il servizio di consulenza giuridica per richiedenti l'asilo (RBS) competente per il cantone è gestito da un'organizzazione mantello regionale; l'ente responsabile attuale e i suoi recapiti sono da consultare su sem.admin.ch nonché presso il servizio cantonale competente. L'RBS assicura la rappresentanza legale prevista dalla legge sull'asilo nella procedura ampliata (art. 102f LAsi). Approfondimento: glossario della legge sull'asilo (LAsi).
Imposte e imposta alla fonte, contesto del diritto della migrazione
I cittadini di Stati terzi titolari di un permesso B nonché i titolari di un permesso B UE/AELS senza permesso di domicilio sono di regola assoggettati, per il loro reddito dell'attività lucrativa, all'imposta alla fonte (ritenuta d'imposta alla fonte). L'imposta alla fonte sul reddito dell'attività lucrativa è un'imposta riscossa e tassata dal cantone; essa non va confusa con l'imposta federale sulla sostanza mobiliare. Se il reddito lordo annuo dell'attività lucrativa supera la soglia determinante di CHF 120 000, interviene d'ufficio una tassazione ordinaria ulteriore (TOU); al di sotto di tale soglia, l'imposta alla fonte ha di regola effetto liberatorio, fermo restando che una tassazione ordinaria ulteriore è possibile su richiesta. Con l'accesso al permesso di domicilio C ovvero con il matrimonio con una cittadina o un cittadino svizzero, l'assoggettamento all'imposta alla fonte per il reddito dell'attività lucrativa cessa e si applica la tassazione ordinaria. Le modalità e le tariffe vincolanti risultano dal diritto fiscale federale e cantonale pertinente e sono da richiedere presso l'amministrazione cantonale delle contribuzioni.
Sul piano del diritto della migrazione, la situazione finanziaria non è rilevante in sé, bensì solo in modo indiretto: un indebitamento rilevante o un ricorso duraturo all'aiuto sociale può acquisire importanza nell'ambito della valutazione dell'integrazione (art. 58a LStrI), ad esempio nella questione di un permesso di domicilio anticipato o di una proroga. Arretrati d'imposta da soli non conducono senz'altro a una revoca; la revoca secondo l'art. 62 LStrI e l'art. 63 LStrI si fonda su motivi autonomi (in particolare la sicurezza e l'ordine pubblici). L'indebitamento incide dunque sullo statuto solo in modo indiretto, tramite la valutazione dell'integrazione.
Economia e comuni più grandi
Inquadramento neutro e descrittivo: Nidvaldo confina con il Lago dei Quattro Cantoni ed è uno dei cantoni più piccoli della Svizzera. Il cantone è collegato, sul piano dei trasporti, agli spazi economici di Lucerna e Zurigo. L'amministrazione è organizzata in modo ridotto; il volume di pratiche in materia di diritto della migrazione è limitato, in proporzione alla dimensione del cantone. Nella procedura di naturalizzazione esiste una partecipazione comunale marcata (vedi sezione 7).
Tra i comuni più grandi del cantone figurano, oltre al capoluogo Stans, una serie di ulteriori comuni rivieraschi del lago; la graduatoria e il numero di abitanti attuali sono tenuti dall'Ufficio federale di statistica (UST).
Rimandi incrociati
Questo approfondimento cantonale di Nidvaldo si collega a più file di framework e tematici:
- glossario dei concetti relativi alla LStrI e all'OASA: disposizioni quadro di diritto federale (LStrI, OASA)
- glossario dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della libera circolazione delle persone: accordo sulla libera circolazione delle persone UE/AELS (ALC, OLCP)
- glossario della legge sull'asilo (LAsi): diritto d'asilo (LAsi), prassi dei CFA, mandato degli RBS
- glossario della legge sulla cittadinanza 2018 (LCit): legge e ordinanza sulla cittadinanza (LCit/OCit)
- cluster dei cantoni di lingua tedesca a prassi standard: panoramica del cluster standard della Svizzera tedesca; Nidvaldo fa parte di questo cluster
- il permesso di dimora B: permesso di dimora B
- il permesso di domicilio C: permesso di domicilio C
- il permesso di soggiorno di breve durata L: permesso di soggiorno di breve durata L
- il permesso per frontalieri G: permesso per frontalieri G (frontalieri)
- il permesso Ci per le persone accompagnatrici OI: permesso Ci (persone accompagnatrici OI)
- il permesso N durante la procedura d'asilo: permesso N (asilo pendente)
- l'ammissione provvisoria (permesso F): permesso F (ammissione provvisoria)
- lo statuto di protezione S: permesso S (statuto di protezione)
- naturalizzazione, vie verso la cittadinanza svizzera: vie di naturalizzazione
- prova linguistica, A1 / A2 / B1 fide per il permesso e la naturalizzazione: prova linguistica
- ricongiungimento familiare con una cittadina svizzera (art. 42 LStrI): ricongiungimento familiare
- disciplina del caso di rigore secondo l'art. 30 LStrI: caso di rigore art. 30 LStrI
- cambiamento di cantone e permesso di soggiorno (art. 37 LStrI): cambiamento di cantone art. 37 LStrI
Avvertenza sulla verifica: le indicazioni relative alle autorità (indirizzo, telefono, e-mail, orari di apertura, emolumenti, tempi di trattamento) nonché gli indicatori statistici sono volatili. Questo testo rinuncia deliberatamente a riprodurre tali dati specifici e rinvia invece alle fonti ufficiali determinanti (portale web cantonale nw.ch, sem.admin.ch, bfs.admin.ch, raccolta cantonale delle leggi). Prima della pubblicazione, i valori indicativi curati rimanenti (in particolare la durata di trattamento alla sezione 4) devono essere confrontati con lo stato attuale delle fonti.
