Chi può richiedere il ricongiungimento familiare, entro quale termine e con quali documenti.
Ultima verifica
03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2024
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29 min
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Ricongiungimento familiare da parte di una cittadina svizzera — art. 42 LStrI
Domande frequenti
4 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su ricongiungimento familiare · cittadino/a svizzero/a.
Coniuge (anche dello stesso sesso) e figli non sposati di età inferiore ai 18 anni (art. 42 LEI per i cittadini svizzeri, art. 44 LEI per i titolari di permesso B). Per i conviventi non sposati: solo unione registrata.
Articoli di legge
8 articoli di legge, ciascuno collegato direttamente.
: bozza AI; in attesa di esame da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (of record) (ADR-016, ADR-018).
Nota sulla classificazione
: si veda «Importante precisazione — Classificazione dei permessi» qui sotto.
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0. Importante precisazione — Classificazione dei permessi (stato 2026-05-18 dopo ADR-013-Recon)
Questo modulo tratta il ricongiungimento familiare da parte di una cittadina svizzera o di un cittadino svizzero di familiari stranieri. Il file permits/permit_ci_family_of_swiss.md, classificato erroneamente in un precedente inventario dei contenuti SIP-v3, è abrogato nei contenuti: esso trattava erroneamente il permesso Ci come permesso per i familiari di cittadini svizzeri.
Correzione (vincolante):
Il permesso Ci è un permesso speciale per le persone straniere al seguito (coniugi, partner registrati/e, figli minorenni) di collaboratori di organizzazioni internazionali e di rappresentanze estere in Svizzera, disciplinato dalla legge sullo Stato ospite (LSO, RS 192.12) e dall'art. 45 OASA. Non è un tipo di permesso per la normale costellazione familiare con una persona svizzera. Si veda permits/permit_ci_io_dependents.md.
Il permesso B secondo l'art. 42 LStrI è la classe di permesso standard per i familiari stranieri (coniuge, figli minorenni, a determinate condizioni genitori, figliastri, partner registrati/e) di una persona svizzera. Esso viene rilasciato a titolo di diritto soggettivo ed è trasformabile dopo 5 anni in un permesso C (domicilio) (art. 42 cpv. 3 LStrI).
Laddove nei contenuti SIP più datati è stato utilizzato il termine «permesso Ci per i familiari di una persona svizzera», ciò è terminologicamente errato ed è stato sostituito dalla classificazione corretta qui documentata.
Rinvio incrociato per la delimitazione: permits/permit_ci_io_dependents.md.
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1. Panoramica — chi rientra nell'art. 42 LStrI?
L'art. 42 LStrI (legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20) disciplina il ricongiungimento familiare da parte di cittadini svizzeri. La norma conferisce ai familiari stranieri un diritto soggettivo a un permesso di dimora B, sempre che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'art. 42 LStrI e nelle disposizioni di accompagnamento (art. 43 segg. LStrI, art. 73 segg. OASA).
Cerchie di persone aventi diritto (art. 42 LStrI in combinato disposto con le norme integrative):
Coniuge della persona svizzera (art. 42 cpv. 1 LStrI)
Figli minorenni non coniugati di età inferiore ai 18 anni della persona svizzera (art. 42 cpv. 1 LStrI)
Partner registrato/a della persona svizzera (art. 52 LStrI in combinato disposto con LUD RS 211.231; dopo la riforma «matrimonio per tutti» del 1.7.2022 inoltre il coniuge dello stesso sesso)
Figliastri nelle costellazioni patchwork (art. 42 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 75 OASA — si veda la sezione 5)
Genitori e altri parenti in linea ascendente della persona svizzera soltanto alle ristrette condizioni dell'art. 42 cpv. 2 LStrI (clausola ALC per gli Stati terzi; si veda la sezione 9)
Importante: il permesso che ne deriva è un permesso B con la menzione «Soggiorno presso il coniuge svizzero», rispettivamente «Ricongiungimento familiare secondo l'art. 42 LStrI». Esso non è un permesso Ci (cfr. la precisazione alla sezione 0). Esso non è nemmeno un permesso di domicilio C al primo rilascio — il permesso C entra in considerazione solo dopo 5 anni di soggiorno regolare e di integrazione quale cosiddetto «domicilio anticipato» (art. 42 cpv. 3 LStrI).
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2. LStrI art. 42 — riproduzione fedele al testo
Art. 42 LStrI — Familiari di cittadini svizzeri:
Cpv. 1: I coniugi stranieri e i figli stranieri non coniugati di età inferiore ai 18 anni di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
Cpv. 1bis: In caso di soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare, nonché in presenza di gravi motivi che giustificano l'assenza di una comunità domestica, si applica per analogia l'art. 49.
Cpv. 2: I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di soggiorno duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:
(a) il coniuge e i parenti in linea discendente che hanno meno di 21 anni o a cui è versato il sostentamento;
(b) i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente a cui è versato il sostentamento.
Cpv. 3: Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, i coniugi hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI.
Cpv. 4: I figli minori di dodici anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Nota: la riproduzione di cui sopra è riassuntiva. Vincolante è il tenore Fedlex consolidato alla data di riferimento. VERIFY per gli aggiornamenti attuali del testo tra il 01.01.2024 e la data di lettura.
Ausilio alla lettura sull'architettura della norma:
Il cpv. 1 è il caso d'applicazione principale — coniuge e figli minorenni propri della persona svizzera.
Il cpv. 2 privilegia ulteriori familiari (in particolare genitori, figli maggiorenni fino a 21 anni o alla condizione del sostentamento), sempre che provengano da uno Stato ALC con permesso duraturo — una regolamentazione speciale molto ristretta con un retroterra di diritto dell'Unione.
I cpv. 3 e 4 disciplinano il domicilio anticipato: il coniuge dopo 5 anni con integrazione, i figli minori di 12 anni direttamente.
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3. Chi ha diritto al ricongiungimento familiare? — cerchie di persone in dettaglio
3.1 Coniuge della persona svizzera
I coniugi di cittadini svizzeri sono i destinatari principali dell'art. 42 cpv. 1 LStrI. Il diritto sussiste indipendentemente dalla cittadinanza della coniuge o del coniuge straniero (Stato terzo o Stato ALC). Il permesso viene rilasciato a condizione che vi sia coabitazione e non sussistano motivi di revoca (art. 51 LStrI).
Rinvio incrociato alla procedura a monte e a valle: life-events/le_marriage_to_swiss.md.
3.2 Partner registrati/e e coniugi dello stesso sesso
L'art. 52 LStrI equipara l'unione domestica registrata (LUD, RS 211.231) al matrimonio sotto il profilo del ricongiungimento familiare. In tal modo anche i partner registrati/e stranieri di una persona svizzera rientrano nel diritto di cui all'art. 42 LStrI.
Dall'entrata in vigore del «matrimonio per tutti» il 1.7.2022 il matrimonio tra persone dello stesso sesso è giuridicamente equiparato a quello tra persone di sesso diverso. Le nuove unioni possono essere costituite a scelta come unione domestica registrata (per le unioni già esistenti in forma di LUD: opzione di mantenimento) o come matrimonio. Le unioni domestiche registrate esistenti possono essere convertite in matrimonio su richiesta (dichiarazione di conversione presso l'ufficio dello stato civile).
Conseguenze per il ricongiungimento familiare: entrambe le forme — unione domestica registrata e matrimonio — conferiscono il diritto secondo l'art. 42 LStrI. Al riguardo non vi è alcun trattamento sfavorevole sotto il profilo del diritto in materia di stranieri.
3.3 Figli minorenni non coniugati di età inferiore ai 18 anni
I figli non coniugati di età inferiore ai 18 anni di cittadini svizzeri hanno parimenti, secondo l'art. 42 cpv. 1 LStrI, un diritto soggettivo al permesso B. I figli minori di 12 anni ottengono al riguardo direttamente il permesso di domicilio C (art. 42 cpv. 4 LStrI) — senza il termine d'attesa di 5 anni.
Estensione in caso di tirocinio / studi: alcuni Cantoni nella prassi continuano a trattare i figli non coniugati di età compresa tra i 18 e i 25 anni in formazione iniziale ininterrotta come «appartenenti al nucleo familiare» per determinati scopi. Ciò non costituisce tuttavia un'estensione del diritto al ricongiungimento familiare secondo l'art. 42 LStrI ancorata nel diritto federale. VERIFY: prassi cantonale in caso di sostegno agli studi richiesto a posteriori per figli maggiorenni.
Rinvio incrociato: life-events/le_birth_to_permit_holder.md (per la nascita; si veda la sezione 8 sull'acquisizione automatica della cittadinanza svizzera alla nascita).
3.4 Figliastri nelle famiglie patchwork
L'art. 75 OASA precisa: i figliastri della persona svizzera — ossia i figli naturali della/del coniuge straniero da una relazione precedente — hanno in linea di principio diritto al ricongiungimento familiare, sempre che (a) il rapporto di filiazione acquisita sia fondato dal matrimonio giuridicamente valido, (b) l'autorità parentale o la regolamentazione della custodia consenta il ricongiungimento e (c) il figliastro sia minorenne e non coniugato.
Questione dell'autorità parentale: in caso di autorità parentale congiunta con l'altro genitore che rimane all'estero è di regola necessaria la sua dichiarazione di consenso (apostilla / riconoscimento). In caso di autorità parentale esclusiva della/del coniuge straniero oggetto di ricongiungimento, questo requisito viene meno.
Termine: il termine rigido di 5 anni, rispettivamente di 12 mesi, secondo l'art. 47 LStrI va osservato anche in questo caso (si veda la sezione 6).
3.5 Genitori della persona svizzera — caso speciale dell'art. 42 cpv. 2 LStrI
La possibilità di ricongiungere i genitori o altri parenti in linea ascendente della persona svizzera è fortemente limitata. L'art. 42 cpv. 2 LStrI conferisce un diritto solo se i genitori sono «in possesso di un permesso di soggiorno duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone» — ossia uno Stato UE/AELS.
Per i genitori provenienti da puri Stati terzi senza riferimento ALC, l'art. 42 LStrI non prevede alcun diritto soggettivo. Qui la prassi è restrittiva e si fonda, all'occorrenza, sull'art. 30 LStrI (caso di rigore) o su argomenti di diritto convenzionale (art. 8 CEDU, rispetto della vita familiare — interpretato in senso restrittivo dal Tribunale federale per i parenti maggiorenni). Rinvio incrociato a life-events/le_haertefall_art30.md.
Per le condizioni dettagliate si veda la sezione 9 più sotto. Anti-scope: SIP-v3 non fornisce alcuna prognosi di successo né alcuna consulenza strategica per le domande di ricongiungimento dei genitori.
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4. Condizioni per il permesso B secondo l'art. 42 LStrI
4.1 Coabitazione
L'art. 42 cpv. 1 LStrI esige la coabitazione dei familiari con la persona svizzera di riferimento (ancora). La comunità domestica coniugale presso lo stesso domicilio è la regola. Eccezioni sono possibili solo tramite l'art. 49 LStrI: gravi motivi (obblighi professionali, motivi scolastici dei figli, motivi di salute), ma la comunità coniugale deve continuare a sussistere.
4.2 Comunità familiare esistente
Oltre alla mera coabitazione deve sussistere una comunità familiare effettivamente vissuta. Per i coniugi, il Tribunale federale ne esamina la sussistenza sulla base di indizi oggettivi (DTF 137 II 281; DTF 130 II 113). Per i figli ci si fonda sulla cura e sulla custodia effettive; costruzioni meramente formali dell'autorità parentale prive di una relazione familiare vissuta possono, in caso di sospetto, essere rimesse in discussione.
4.3 Assenza di motivi di revoca (art. 51 LStrI)
L'art. 51 cpv. 1 e 2 LStrI elenca in modo esaustivo i motivi di estinzione e di revoca:
Esercizio abusivo del diritto, in particolare per eludere le prescrizioni in materia di ammissione previste dal diritto degli stranieri (matrimonio fittizio / unione fittizia / vincolo di filiazione simulato).
Motivi di revoca secondo l'art. 63 LStrI: pena detentiva di lunga durata, grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici, dipendenza duratura e considerevole dall'aiuto sociale.
La prassi relativa all'attestazione linguistica A1 in caso di primo rilascio del permesso nel ricongiungimento familiare di una persona svizzera è nel dettaglio disomogenea:
L'art. 43 cpv. 1 lett. d LStrI esige espressamente un'attestazione linguistica A1 (orale + scritta) per il ricongiungimento familiare presso titolari di permesso B di Stati terzi. Questa condizione esplicita non si applica direttamente all'art. 42 LStrI.
L'art. 58a LStrI definisce in generale i criteri d'integrazione e si riferisce anche al rilascio e alla proroga dei permessi — tra cui una comunicazione adeguata in una lingua nazionale.
La prassi cantonale ricava da questa costellazione in parte un requisito A1 già al primo rilascio del permesso B alla/al coniuge di una persona svizzera, in parte solo al momento della proroga o del domicilio anticipato secondo l'art. 42 cpv. 3 LStrI.
VERIFY (specifico per Cantone, stato 2026): se l'attestazione A1 sia richiesta già al primo rilascio va chiarito presso il competente ufficio cantonale della migrazione. Le direttive SEM LStrI (cap. 6) contengono al riguardo prescrizioni concretizzanti — lo stato e il tenore attuale alla data di lettura vanno verificati.
Forma di attestazione (se richiesta): certificato fide o attestazione linguistica equivalente riconosciuta. Elenco delle attestazioni riconosciute: sito web SEM.
Esenzioni (art. 77d OASA): le persone socializzate in una lingua nazionale come prima lingua (p. es. coniugi cresciuti come francofoni provenienti da un Paese africano della Francofonia), nonché le persone con titoli di studio riconosciuti in una lingua nazionale, sono di regola esentate dall'attestazione linguistica.
4.5 Nessuna attestazione di reddito per la famiglia di una persona svizzera
Importante privilegio rispetto alla famiglia di Stati terzi con permesso B (art. 44 LStrI): l'art. 42 LStrI non esige alcuna attestazione di reddito preventiva né alcuna prova di un'«abitazione adeguata» nel senso stretto dell'art. 44 LStrI.
La famiglia di una persona svizzera è qui sotto questo profilo privilegiata: non vi è alcuna soglia di copertura del fabbisogno verificata preventivamente dall'autorità.
Tuttavia: una successiva considerevole dipendenza dall'aiuto sociale può comportare una revoca secondo l'art. 51 LStrI in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI. Questa è la sanzione a valle, non un ostacolo d'accesso preventivo.
Art. 44 (famiglia di titolare di permesso B di Stato terzo)
Coabitazione
sì
sì
sì
Reddito sufficiente a coprire il fabbisogno
no
no
sì
Abitazione adeguata
no (formalmente non verificata)
no (formalmente non verificata)
sì
Attestazione linguistica A1 (esplicita)
VERIFY prassi cantonale
sì
sì
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5. Figliastri, patchwork e costellazioni particolari
5.1 Ricongiungimento dei figliastri
Come illustrato al punto 3.4, i figliastri rientrano in linea di principio nell'art. 42 cpv. 1 LStrI, sempre che il rapporto di filiazione acquisita sia fondato dal matrimonio giuridicamente valido / dall'unione domestica registrata con la/il coniuge straniero e l'autorità parentale / la custodia consenta il ricongiungimento.
Condizioni pratiche:
Atto di matrimonio / atto di unione domestica che documenti il rapporto di filiazione acquisita.
Atto di nascita del figliastro.
Decisione sull'autorità parentale / dichiarazione di consenso dell'altro genitore naturale che rimane all'estero (in caso di autorità parentale congiunta).
In caso di decesso dell'altro genitore naturale: atto di morte.
5.2 Adozione da parte della persona svizzera
In caso di adozione di un figlio straniero da parte di una persona svizzera secondo la Convenzione sull'adozione (CAdA) o secondo il diritto svizzero (art. 264 segg. CC), il figlio acquisisce di regola la cittadinanza svizzera in virtù dell'adozione (art. 4 LCit) se adottato come minorenne. In tal modo non sorge alcuna questione di ricongiungimento familiare secondo l'art. 42 LStrI — il figlio adottato è esso stesso svizzero.
In caso di adozione di una persona maggiorenne o di adozione estera non riconosciuta, la costellazione può essere più complessa. VERIFY nel singolo caso con l'avvocata/avvocato responsabile (of record).
5.3 Figli con statuto proprio di Stato terzo
Se la coniuge straniera di una persona svizzera porta con sé figli minorenni propri da una relazione precedente, che non sono figliastri della persona svizzera in senso giuridico (per esempio perché il rapporto di filiazione acquisita non è ancora fondato dalla celebrazione del matrimonio in Svizzera), questi figli rientrano giuridicamente nel ricongiungimento familiare della/del coniuge straniero secondo l'art. 44 LStrI, non appena questi disponga di un permesso B — oppure appunto nell'art. 42 cpv. 1 LStrI, se il rapporto di filiazione acquisita è formalmente fondato dal matrimonio.
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6. Termine per la domanda — art. 47 LStrI
L'art. 47 LStrI fissa termini rigidi per il ricongiungimento familiare:
Coniuge e figli minori di 12 anni: domanda entro 5 anni dal sorgere del diritto al ricongiungimento familiare.
Figli di età compresa tra 12 e 18 anni: domanda entro 12 mesi dal sorgere del diritto.
Esercizio differito: soltanto in presenza di gravi motivi familiari (art. 47 cpv. 4 LStrI; DTF 137 II 393; DTF 146 I 185).
6.1 Decorrenza del termine in caso di ricongiungimento familiare da parte di una persona svizzera
Nel ricongiungimento familiare da parte di una persona svizzera, la decorrenza del termine va analizzata in modo particolare sul piano dogmatico, poiché la persona svizzera non dispone di alcun permesso nel senso del diritto degli stranieri (è svizzera dalla nascita o per naturalizzazione):
In caso di matrimonio con una persona svizzera, il termine di 5 anni secondo l'art. 47 LStrI decorre dalla celebrazione del matrimonio.
In caso di nascita di un figlio che non diventa automaticamente cittadino svizzero (costellazione molto rara — si veda la sezione 8 sull'automatismo di principio della cittadinanza): dalla nascita.
In caso di naturalizzazione della persona di riferimento (ancora) precedentemente straniera durante un matrimonio esistente: dalla data della naturalizzazione (Tribunale federale 2C_887/2014).
Importante: in caso di matrimonio con una persona svizzera non sussiste alcun collegamento del permesso a uno statuto straniero anteriore comparabile al termine dell'art. 47 LStrI. In passato la prassi si è quindi in parte sviluppata nel senso che, in caso di matrimonio con una persona svizzera, non si applica alcun termine rigido di 5 anni per la presentazione differita della domanda — una separazione prolungata dei domicili prima della presentazione della domanda può tuttavia confluire come indizio di un matrimonio fittizio nella valutazione complessiva.
VERIFY: la prassi SEM attuale e la giurisprudenza del Tribunale federale sull'applicazione dell'art. 47 nel caso dell'art. 42 vanno chiarite con l'avvocata/avvocato responsabile (of record).
6.2 Conseguenza dell'inosservanza del termine
In caso di esercizio non tempestivo, il ricongiungimento familiare viene respinto, sempre che non sussistano gravi motivi familiari secondo l'art. 47 cpv. 4 LStrI (p. es. necessità di cura/assistenza sorta a posteriori, venir meno del genitore che si occupa dell'assistenza nel Paese d'origine).
Rinvio incrociato all'esame dell'art. 47 nelle costellazioni di scioglimento: life-events/le_divorce_art50.md.
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7. Celebrazione del matrimonio — in Svizzera e all'estero
7.1 Celebrazione del matrimonio in Svizzera
Celebrazione del matrimonio presso l'ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio di uno dei coniugi; procedura preparatoria con verifica dei documenti. L'ufficio dello stato civile verifica nell'ambito della sua competenza secondo l'art. 97a CC (divieto di elusione). Descrizione dettagliata della procedura — appuntamenti, emolumenti, questione del visto per i fidanzati di Stati terzi: life-events/le_marriage_to_swiss.md.
7.2 Celebrazione del matrimonio all'estero — riconoscimento in Svizzera
Base giuridica: art. 45 LDIP (RS 291) e art. 32 CC. Un matrimonio validamente celebrato all'estero è in linea di principio riconosciuto in Svizzera, sempre che (a) sia formalmente valido secondo il diritto del luogo e (b) non vi sia alcuna violazione dell'ordine pubblico (i matrimoni di minori, la poligamia, i matrimoni forzati non vengono riconosciuti).
Procedura: atto di matrimonio estero munito di apostilla (Convenzione dell'Aia), rispettivamente di legalizzazione consolare; iscrizione nel registro dello stato civile svizzero (Infostar) tramite la rappresentanza svizzera all'estero o l'ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio. Solo dopo il riconoscimento e l'iscrizione il matrimonio è «esistente» sotto il profilo del diritto degli stranieri ai fini dell'art. 42 LStrI.
Le cerimonie religiose / culturali / tradizionali prive di registrazione statale nel Paese d'origine non vengono riconosciute come matrimonio in Svizzera. Un'iscrizione presso lo stato civile è indispensabile.
Prassi specifiche per Paese (svolgimento dell'apostilla, verifiche di autenticità): VERIFY presso la competente rappresentanza svizzera all'estero. Gli Stati terzi con un elevato rischio di falsificazione dei documenti sono soggetti a una verifica approfondita, che può durare mesi.
7.3 Fidanzati di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto
Chi entra in Svizzera per sposarsi da uno Stato terzo soggetto all'obbligo del visto deve richiedere un visto nazionale (tipo D) per la preparazione del matrimonio presso la rappresentanza svizzera all'estero. Il visto turistico (tipo C) non è compatibile con tale scopo. VERIFY prassi SEM. Dettaglio: life-events/le_marriage_to_swiss.md.
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8. Figli nati dal matrimonio — cittadinanza svizzera automatica
8.1 LCit art. 1 — acquisizione per filiazione
Art. 1 della legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0): è cittadino svizzero dalla nascita chi ha un genitore con cittadinanza svizzera. La nascita stessa fa sorgere l'acquisizione della cittadinanza — indipendentemente dal luogo di nascita (in Svizzera o all'estero) e indipendentemente dallo stato civile dei genitori.
Conseguenza per il ricongiungimento familiare: i figli nati da un matrimonio con una persona svizzera sono essi stessi svizzeri. Essi non soggiacciono pertanto al regime del ricongiungimento familiare secondo l'art. 42 LStrI — non sono un «familiare straniero», bensì cittadini svizzeri con tutti i diritti (domicilio, esercizio di un'attività lucrativa, diritti di voto ecc.).
8.2 Conseguenze pratiche
Annuncio della nascita presso la rappresentanza svizzera all'estero (in caso di nascita all'estero), rispettivamente presso l'ufficio dello stato civile nel luogo di nascita (in caso di nascita in Svizzera).
Iscrizione nel registro dello stato civile svizzero.
Il passaporto svizzero / la carta d'identità sono richiedibili.
Rinvio incrociato: life-events/le_birth_to_permit_holder.md (per la nascita con genitori titolari di permesso — una costellazione diversa da quella qui presente; con un genitore svizzero si applica automaticamente l'art. 1 LCit).
8.3 Doppia cittadinanza
Dopo la riforma della LCit del 1992 (oggi disciplinata nella LCit, RS 141.0), la Svizzera ammette la doppia cittadinanza. I figli di un matrimonio svizzero-straniero acquisiscono quindi di regola in aggiunta la cittadinanza del genitore straniero, sempre che il diritto del Paese d'origine di quest'ultimo lo preveda (per esempio secondo il principio della filiazione).
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9. Ricongiungimento dei genitori — caso speciale dell'art. 42 cpv. 2 LStrI
9.1 Tenore della norma
L'art. 42 cpv. 2 LStrI limita il ricongiungimento dei genitori (rispettivamente il ricongiungimento di parenti in linea ascendente della persona svizzera) alla seguente costellazione:
I genitori devono essere «in possesso di un permesso di soggiorno duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone» — ossia uno Stato UE o AELS.
A loro deve essere «versato il sostentamento» — ossia la persona svizzera deve fornire una prestazione di mantenimento effettiva. Un obbligo di mantenimento meramente potenziale e astratto non è sufficiente.
9.2 Genitori provenienti da puri Stati terzi senza soggiorno ALC
Per i genitori provenienti da puri Stati terzi (p. es. dal Kosovo, dallo Sri Lanka, dall'Eritrea, senza soggiorno duraturo UE/AELS), l'art. 42 cpv. 2 LStrI non prevede alcun diritto soggettivo. Qui si può eventualmente discutere attraverso le seguenti vie:
Art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (caso di rigore): grave caso personale di rigore. Interpretazione molto restrittiva della prassi SEM. Rinvio incrociato: life-events/le_haertefall_art30.md.
Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare): secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, per i parenti maggiorenni in linea ascendente soltanto in presenza di un rapporto di dipendenza particolare (necessità di cure, mancanza di altre possibilità di assistenza nel Paese d'origine — DTF 144 II 1; TF 2C_780/2018). Ostacolo elevato.
9.3 Prassi
Il rilascio del ricongiungimento dei genitori provenienti da puri Stati terzi è nella prassi raro e avviene nell'ambito dell'apprezzamento della SEM, rispettivamente delle autorità cantonali. VERIFY: prassi attuale delle direttive SEM (cap. 6 direttive LStrI) e statistiche cantonali sui permessi.
Anti-scope: SIP-v3 non fornisce alcuna consulenza strategica sulla formulazione della domanda nel ricongiungimento dei genitori, nessuna prognosi di successo, nessuna consulenza sulle prove della necessità di cure. Queste questioni richiedono imperativamente una relazione di mandato individuale con un'avvocata/un avvocato responsabile (of record).
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10. Matrimonio fittizio e unione fittizia — art. 51 LStrI e art. 97a CC
10.1 Basi legali
L'art. 97a CC vieta l'elusione del diritto degli stranieri mediante la celebrazione del matrimonio: l'ufficiale dello stato civile non entra nel merito della domanda se la sposa o lo sposo manifestamente non intende costituire una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di diritto degli stranieri.
Art. 51 cpv. 1 lett. a LStrI: i diritti di cui all'art. 42 si estinguono se sono fatti valere abusivamente.
10.2 Indizi del Tribunale federale (DTF 137 II 281; TF 2C_177/2013)
Differenza di età, breve durata della conoscenza, circostanze dell'incontro, allontanamento incombente, mancanza di possibilità di comunicazione, assenza di comunità dopo il matrimonio, pagamento, rapida separazione dopo il rilascio del permesso, dichiarazioni contraddittorie, mancanza di integrazione sociale. È necessaria una valutazione complessiva.
10.3 Conseguenze giuridiche
Prima della celebrazione: non entrata nel merito (art. 97a CC). Dopo il rilascio: revoca (art. 51 LStrI in combinato disposto con gli art. 62/63 LStrI), allontanamento, divieto d'entrata, eventualmente conseguenze penali (art. 118 LStrI).
10.4 Anti-scope
SIP-v3 non mette espressamente a disposizione ALCUNA consulenza sull'«evitare gli indizi di matrimonio fittizio». Gli indizi sono riprodotti quale informazione fattuale tratta dalla giurisprudenza, non quale indicazione strategica. La consulenza individuale spetta esclusivamente a un'avvocata o a un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (RA).
11. Domicilio anticipato C secondo l'art. 42 cpv. 3 LStrI
Dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto, la/il coniuge di una persona svizzera ha diritto al permesso di domicilio C, sempre che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI. Concretizzazione nell'art. 60a OASA:
Lingua: B1 orale + A1 scritto nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio (più agevole rispetto al caso standard, che esige B1 orale + A2 scritto — agevolazione specifica per la famiglia di una persona svizzera).
Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; nessuna considerevole dipendenza dall'aiuto sociale.
Volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI).
Rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 58a cpv. 1 lett. a LStrI).
Domanda presso l'ufficio cantonale della migrazione circa 3 mesi prima della scadenza del quinto anno di soggiorno. Da allegare: attestazione linguistica, estratto del casellario giudiziale, attestazione relativa all'aiuto sociale, attestazione di domicilio, atto di matrimonio. Durata della procedura tipicamente 2–4 mesi. VERIFY a livello cantonale.
Domicilio ordinario dopo 10 anni (art. 34 LStrI): chi non soddisfa le condizioni del domicilio anticipato (per esempio a causa dell'attestazione linguistica) può richiedere il permesso C dopo 10 anni di permesso B ininterrotto nella procedura ordinaria. Anche in tal caso vanno soddisfatti i criteri d'integrazione.
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12. Naturalizzazione agevolata — LCit art. 21
12.1 Condizioni
L'art. 21 LCit (RS 141.0) prevede per i coniugi di cittadini svizzeri obblighi di soggiorno ridotti:
5 anni di soggiorno in Svizzerae3 anni di unione coniugale con la persona svizzera (vissuta, non solo formale); oppure
6 anni di unione coniugale con una persona svizzera in caso di domicilio all'estero (art. 21 cpv. 2 LCit).
12.2 Ulteriori condizioni
Lingua: B1 orale + A2 scritto (art. 12 LCit; più elevata rispetto all'agevolazione per il domicilio anticipato).
Nessun onere derivante dall'aiuto sociale negli ultimi 3 anni (eccezione per i casi di rigore).
Nessun onere penale rilevante (soglie nell'OCit).
12.3 Procedura
Domanda presso il SEM; rapporti cantonali/comunali; decisione di naturalizzazione. Durata della procedura tipicamente 12–24 mesi. VERIFY stati attuali presso il SEM. Rinvio incrociato: framework/fw_bug_2018_glossary.md.
12.4 Scioglimento prima della naturalizzazione
In caso di scioglimento prima della conclusione, viene meno la fattispecie dell'agevolazione; la naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni (art. 9 LCit) rimane possibile. Una naturalizzazione ottenuta abusivamente può essere dichiarata nulla (art. 36 LCit; termine 8 anni).
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13. Scioglimento del matrimonio — art. 50 LStrI e conseguenze per il permesso B
13.1 Regola di base
In caso di scioglimento dell'unione coniugale (separazione, divorzio, decesso della persona svizzera) viene meno il punto di collegamento dell'art. 42 LStrI. La persona straniera non è automaticamente priva di statuto di soggiorno — l'art. 50 LStrI consente, a determinate condizioni, la continuazione del permesso.
13.2 Art. 50 LStrI — condizioni
Coniuge con almeno 3 anni di unione coniugale in Svizzera + integrazione riuscita (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI); oppure
Gravi motivi personali (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI): violenza domestica, bisogno di protezione, reinserimento sociale nel Paese d'origine fortemente compromesso, decesso della persona svizzera.
13.3 Rinvio incrociato
Dettaglio sull'art. 50 LStrI (termine di 3 anni, criteri d'integrazione, requisiti probatori in caso di violenza domestica): life-events/le_divorce_art50.md.
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14. Perdita della cittadinanza svizzera della persona di riferimento
La cittadinanza svizzera della persona di riferimento (ancora) può andare perduta in costellazioni rare (art. 36 LCit: annullamento; art. 37 LCit: svincolo; art. 41 LCit: revoca in caso di doppia cittadinanza per grave pregiudizio agli interessi / alla reputazione della Svizzera). In queste costellazioni viene meno il punto di collegamento per l'art. 42 LStrI con effetto ex nunc.
Il permesso B esistente della/del coniuge straniero rimane in linea di principio valido, ma alla prossima proroga deve essere valutato nuovamente — eventualmente con cambiamento del punto di collegamento giuridico (p. es. se la persona svizzera ora esercita primariamente una cittadinanza anteriore, facendo così sorgere una costellazione di Stato terzo). VERIFY: prassi SEM e giurisprudenza del Tribunale federale in questa costellazione molto rara.
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15. Sintesi — classificazione dei permessi e catena procedurale
Evento della vita
Conseguenza sul permesso
Norma
Matrimonio con cittadino/a svizzero/a (coniuge di Stato terzo)
Permesso B con menzione «Ricongiungimento familiare art. 42 LStrI»
Art. 42 cpv. 1 LStrI
Matrimonio con cittadino/a svizzero/a (coniuge UE/AELS)
Permesso B UE/AELS con menzione di ricongiungimento familiare
Art. 42 cpv. 1 LStrI + ALC
Unione domestica registrata / matrimonio tra persone dello stesso sesso con cittadino/a svizzero/a
Permesso B come per il matrimonio
Art. 52 LStrI + LUD
Figlio minore di 12 anni oggetto di ricongiungimento
Permesso di domicilio C direttamente
Art. 42 cpv. 4 LStrI
Figlio di 12–18 anni oggetto di ricongiungimento
Permesso B; C dopo 5 anni
Art. 42 cpv. 1 LStrI
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16. Anti-scope e rinvio all'avvocata/avvocato responsabile (of record)
Nel presente modulo SIP-v3 NON mette a disposizione alcuna consulenza nei seguenti ambiti:
Prognosi di idoneità (eligibility) nel singolo caso concreto (previsione se una domanda specifica verrà o meno accolta).
Strategia matrimoniale (scelta del luogo del matrimonio, del momento, della forma della cerimonia in vista delle probabilità di rilascio del permesso).
Ottimizzazione del riconoscimento delle celebrazioni di matrimonio all'estero (quale variante di apostilla sia più rapida, ecc. — per questioni di dettaglio specifiche per Paese).
Formulazione della domanda nel ricongiungimento dei genitori secondo l'art. 42 cpv. 2 LStrI o nel caso di rigore secondo l'art. 30 LStrI.
Strategia per evitare gli indizi di matrimonio fittizio (si veda la sezione 10.4 — espressamente esclusa).
Prognosi di successo in caso di esercizio differito del ricongiungimento familiare dopo la scadenza del termine (art. 47 cpv. 4 LStrI).
Conduzione della procedura nei procedimenti di revoca secondo gli art. 51/63 LStrI o in caso di conseguenze penali secondo l'art. 118 LStrI.
Per tutte queste questioni è imperativamente necessaria una consulenza individuale da parte di un'avvocata o di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (RA) nel rispettivo Cantone — si veda la ricerca presso l'ordine cantonale degli avvocati, rispettivamente la verifica nel registro degli avvocati sui siti web dei Cantoni.
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17. Rinvii incrociati
life-events/le_marriage_to_swiss.md — procedura di celebrazione del matrimonio a monte e a valle con una persona svizzera (ufficio dello stato civile, questione del visto, documenti).
life-events/le_divorce_art50.md — conseguenze della separazione / del divorzio per il permesso B secondo l'art. 42 LStrI.
life-events/le_birth_to_permit_holder.md — nascita di un figlio (diverso punto di collegamento: qui titolare di permesso; con un genitore svizzero si applica invece automaticamente l'art. 1 LCit).
life-events/le_death_of_permit_holder.md — decesso della persona di riferimento; con una persona di riferimento svizzera si applica l'art. 50 LStrI «gravi motivi personali».
life-events/le_haertefall_art30.md — permesso per caso di rigore in assenza di diritto soggettivo.
permits/permit_b_resident.md — la classe di permesso B risultante in dettaglio.
permits/permit_ci_io_dependents.md — il permesso Ci, utilizzato erroneamente per le famiglie di una persona svizzera; in realtà solo per le persone al seguito di OI.
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — terminologia LStrI e OASA e panoramica delle norme.
framework/fw_bug_2018_glossary.md — terminologia LCit, procedura di naturalizzazione, concretizzazioni dell'OCit.
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18. Fonti — strutturate
Leggi federali (Fedlex, vincolanti)
AIG SR 142.20 — art. 30 (caso di rigore); art. 42 (ricongiungimento familiare di cittadino/a svizzero/a); art. 43 (ricongiungimento familiare di titolare di permesso C); art. 44 (ricongiungimento familiare di titolare di permesso B di Stato terzo); art. 47 (termine); art. 49 (gravi motivi per l'assenza di comunità domestica); art. 50 (scioglimento); art. 51 (estinzione); art. 52 (equiparazione LUD); art. 58a (criteri d'integrazione); art. 62/63 (revoca); art. 118 (inganno).
ZGB SR 210 — art. 45 (matrimonio); art. 97a (elusione del diritto degli stranieri); art. 159 segg. (effetti del matrimonio); art. 264 segg. (adozione).
BüG SR 141.0 — art. 1 (acquisizione per filiazione); art. 4 (adozione); art. 9 (naturalizzazione ordinaria); art. 12 (criteri d'integrazione); art. 21 (naturalizzazione agevolata del coniuge di cittadino/a svizzero/a); art. 36 (annullamento); art. 37, 41 (svincolo / revoca).
PartG SR 211.231 — unione domestica registrata.
IPRG SR 291 — art. 45 segg. (riconoscimento della celebrazione del matrimonio all'estero).
Giurisprudenza
DTF 137 II 281 — indizi di matrimonio fittizio.
DTF 130 II 113 — unione coniugale vissuta.
DTF 137 II 393; DTF 146 I 185 — gravi motivi familiari art. 47 cpv. 4 LStrI.
DTF 144 II 1 — art. 8 CEDU parenti maggiorenni; rapporto di dipendenza.
TF 2C_177/2013 — esame degli indizi di matrimonio fittizio.
TF 2C_887/2014 — decorrenza del termine per il ricongiungimento familiare dopo la naturalizzazione.
TF 2C_780/2018 — ricongiungimento dei genitori art. 8 CEDU Stato terzo.
Stato: bozza AI, con riserva di esame da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (of record) (CLR — Lawyer-of-Record). In caso di contraddizioni tra il presente contenuto e il tenore Fedlex attuale o la prassi delle direttive SEM, la fonte delle autorità prevale come vincolante.